31 Gennaio 2024

Correttiva o integrativa per sblocco del credito Iva

di Laura Mazzola
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In sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale non devono essere considerati i versamenti periodici omessi, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la riposta ad interpello n. 81/2020.

In particolare, all’interno del rigo VL30, denominato Ammontare IVA periodica, in campo 3, deve essere indicato il totale dei versamenti periodici effettivamente effettuati da parte del contribuente.

Tale importo è dato dalla sommatoria:

  • dei versamenti Iva mensili (con codici tributo da 6001 a 6012) o trimestrali (con codici tributo da 6031 a 6033 e 6034 per i contribuenti di cui all’articolo 73, comma 1 lett. e) e all’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972);
  • dei versamenti effettuati per subforniture (con codici tributo da 6720 a 6727);
  • dell’acconto Iva (con codici tributo 6013 e 6035);
  • degli interessi trimestrali;
  • dell’imposta, relativa al periodo di imposta, versata a seguito di ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997.

Tali versamenti sono desumibili dagli importi indicati nella colonna “Importi a debito versati”, della sezione erario, all’interno dei modelli F24 di versamento.

Nell’ipotesi di versamento tardivo dell’imposta, oltre la data di invio della dichiarazione annuale Iva, il contribuente, potenzialmente a credito di imposta, non può utilizzare il credito Iva potenziale, ma solo l’eventuale credito Iva effettivo.

In altre parole, potrebbe accadere che, proprio a seguito di un mancato versamento, l’eventuale credito Iva risulti solo potenziale e, quindi, parzialmente “bloccato”.

Si ipotizzi il caso di un contribuente, esercente l’attività di ristorazione, che nel periodo di imposta ha:

  • operazioni imponibili Iva al 10 % per 210.000 euro;
  • acquisti Iva al 10 % per 80.000 euro;
  • acquisti Iva al 20 % per 45.455 euro.

L’imposta dovuta trimestralmente dal contribuente è la seguente:

  • 1.000 euro nel primo trimestre (versata);
  • 2.000 euro nel secondo trimestre (versata);
  • 1.500 euro nel terzo trimestre (non versata);
  • 500 euro di acconto Iva.

Il quadro VL, dedicato alla liquidazione dell’imposta annuale, deve essere così compilato:

  • nel rigo VL1, deve essere riportata l’imposta a debito, ossia 21.000 euro;
  • nel rigo VL2, deve essere riportata l’imposta detraibile, ossia 18.000 euro;
  • nel rigo VL3, deve essere riportata l’imposta dovuta, che, per differenza, è pari a 3.000 euro;

  • nel rigo VL30, campo 2, occorre indicare l’Iva periodica dovuta, quale sommatoria degli importi Iva trimestrali e dell’acconto, ossia 5.000 euro;
  • nel rigo VL30, campo 3, occorre indicare l’Iva periodica versata pari a 3.500 euro;
  • nel rigo VL30, campo 1, si riporta il maggiore tra gli importi dei campi successivi, quindi 000 euro;

  • nei righi VL32 e VL39 si riporta l’importo dell’imposta a credito;

  • nel rigo VL41, campo 1, occorre indicare la differenza, se positiva, tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata, ossia 1.500 euro;
  • nel rigo VL41, campo 2, occorre indicare la differenza, se positiva, tra credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (cosiddetto credito potenziale) e il credito effettivamente liquidato, ossia 1.500 euro.

Ne deriva che, al fine di poter utilizzare il credito Iva potenziale, il contribuente deve provvedere al versamento omesso e inviare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa.

In particolare, il contribuente può presentare una nuova dichiarazione, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria:

  • correttiva nei termini, nell’ipotesi in cui il termine di invio della dichiarazione non sia ancora spirato;
  • integrativa di tipo “1”, nell’ipotesi di invio entro il 31.12.
  • dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al fine di correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o minore eccedenza detraibile;
  • integrativa di tipo “2”, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.

Diversamente, nell’ipotesi di versamenti non spontanei, ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, è prevista la compilazione del quadro VQ.