16 Maggio 2024

Recapture Ace anche nel modello Redditi 2024

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il modello Redditi 2024 relativo al periodo d’imposta 2023 rappresenta l’ultima dichiarazione nella quale è possibile determinare l’Ace sulla base della variazione del capitale proprio intervenuta fino al 31.12.2023. Infatti, nell’ambito del D.Lgs. 216/2023, attuativo delle disposizioni della Riforma fiscale contenute nella L. 111/2023, in materia di revisione delle aliquote Irpef e altre misure in tema di imposte dirette, è stata disposta la soppressione dell’Ace a partire dal periodo d’imposta 2024. Pertanto, per effetto di tale previsione, dal 2024 non sarà più possibile determinare l’Ace sulla variazione in aumento del capitale proprio.

Le regole di calcolo dell’Ace applicabili per il periodo d’imposta 2023 sono immutate rispetto a quelle che erano applicabili per il periodo d’imposta 2022, tanto in tema di determinazione della base Ace, quanto con riferimento all’aliquota dell’1,30%. Pertanto, il prospetto dedicato all’agevolazione presente nel quadro RS del modello Redditi SC 2024 non presenta novità, bensì evidenzia le seguenti conferme:

  • nel rigo RS112A si ripresenta il campo “Credito da restituire” per l’indicazione del recapture della Super Ace 2021 trasformata in credito d’imposta;
  • nei righi RS113 e RS114 sono ancora presenti gli specifici campi destinati al recapture della Super Ace 2021 usufruita in forma di deduzione dal reddito;
  • sono ancora presenti le caselle “ 84, comma 1, TUIR – RS113” (da barrare) e “Art. 84, comma 1, TUIR – RS114” (nella quale riportare specifici codici), per indicare la scelta di utilizzare l’Ace a riduzione del reddito complessivo “in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d’imposta, ritenute alla fonte a titolo d’acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all’articolo 80 [eccedenze IRES]”, come riconosciuto dall’Agenzia delle entrate nel Principio di diritto n. 7/2021 e nella Risposta ad interpello n. 391/2022. Tali caselle vanno quindi “compilate” nel caso in cui il contribuente intenda “modulare” l’utilizzo dell’Ace, ossia utilizzare il beneficio a riduzione del reddito complessivo in misura parziale in modo tale che l’Ires risulti compensata da eventuali crediti d’imposta, ritenute, acconti e crediti Ires.

Con particolare riferimento ai primi 2 punti, si deve infatti ricordare che i commi 4 e 5 dell’articolo 19, D.L. 73/2021, prevedono la restituzione, in tutto o in parte, della Super Ace fruita per il periodo d’imposta 2021, qualora nel 2022 (o nel 2023) il patrimonio netto si riduca rispetto al patrimonio netto 2021, per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio, quindi, a seguito di distribuzione di riserve ai soci. Si tratta di una normativa di natura antielusiva in base alla quale:

  • è necessario calcolare la base Ace per il 2023, secondo le regole ordinarie;
  • è necessario considerare la base Ace per il 2021 (Ace + Super Ace);
  • se la base Ace 2023 è inferiore alla base Ace 2021 e, in particolare, se gli incrementi 2021 che hanno generato la Super Ace sono stati oggetto di “restituzione” nel 2022 e/o nel 2023, trova applicazione il meccanismo del recapture. Ciò si verifica, ad esempio, qualora sia stato effettuato un conferimento in denaro negli ultimi giorni del 2021 che ha generato per intero Super Ace, non essendo previsto il ragguaglio a giorni, e nel corso del 2023 vi sia stata una distribuzione di riserve che ha comportato il riassorbimento del precedente incremento;
  • l’ammontare complessivo da restituire per il 2023 è pari al 15% della differenza tra la base Super Ace 2021 e la base Ace 2023, eventualmente ridotto dell’eventuale importo che ha già concorso al reddito 2022 a titolo di recapture per il medesimo anno 2022. La restituzione della Super Ace avviene incrementando la base imponibile 2023 dell’importo oggetto di recapture.

In linea generale, quindi, si può affermare, in un’ottica di semplificazione, che il recapture della Super Ace non trova certamente applicazione per il periodo d’imposta 2023, quando l’importo delle riserve di utili eventualmente distribuite ai soci in tale periodo non ecceda l’utile dell’esercizio 2022 destinato a riserva nel corso del 2023.