30 Novembre 2021

Contributi per gli impianti privati di ricarica veicoli elettrici

di Clara PolletSimone Dimitri
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Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, individua gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività.

Allo stesso si affianca il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE).

Le analisi elaborate per l’aggiornamento del PNIRE individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per raggiungere l’obiettivo del PNIEC di almeno 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, pari a 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta.

Per il raggiungimento dei predetti livelli di infrastrutturazione sono stati messi in campo diversi strumenti, quali le detrazioni fiscali per i soggetti Irpef che realizzano infrastrutture di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione per le grandi imprese, ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 48/2020.

Con il Decreto 25.08.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20.10.2021, in attuazione della L. 126/2020, è stata disciplinata la concessione dei contributi in conto capitale finalizzati a sostenere gli acquisti e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.

Possono beneficiare del contributo in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscritte presso Inps o Inail e con una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc);
  • in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sottoposte a procedura concorsuale e che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • che non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo, alcun altro contributo pubblico;
  • non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Allo stesso modo, possono fruire dell’agevolazione anche i professionisti:

  • che presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione Iva trasmessa all’Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale viene richiesto il contributo. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;
  • in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
  • in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • in regola con gli adempimenti fiscali;
  • che non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto di Iva, sostenute per:

1. l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

  • infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

– wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;

– colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.

  • infrastrutture di ricarica in corrente continua:

– fino a 50 kW: 1.000 euro/kW;

– oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;

– oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;

2. la connessione alla rete elettrica, così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);

3. la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

  • essere nuove di fabbrica;
  • avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
  • rispettare i requisiti minimi di cui all’articolo 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/EE del 15 dicembre 2020;
  • essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
  • essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo: le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere, le spese per consulenze, le spese relative a terreni e immobili, le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all’istallazione ed i costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili.

Con successivi provvedimenti del Mite riferiti agli interventi sopra richiamati, saranno definiti i modelli di domanda da utilizzare per le imprese e i professionisti, oltre ai termini per la presentazione delle domande.