6 Giugno 2016

Conti correnti esteri e amministratori: il monitoraggio eventuale

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Sovente, per le società con conti correnti esteri, è necessaria la presenza di amministratori con il potere di firma e con delega alla gestione degli stessi. Nel presente intervento si vogliono analizzare, attraverso l’utilizzo di documenti di prassi e di interventi giurisprudenziali, gli eventuali vincoli attribuiti agli amministratori per quanto riguarda il quadro RW, ovverosia se, in relazione alle consistenze estere, gli stessi debbano compilare il medesimo quadro della propria dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni relative al quadro RW del modello Unico PF 2016, stabiliscono che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Tuttavia le istruzioni precisano anche che la compilazione del quadro non deve essere effettuata da chi possegga una delega strettamente necessaria ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società. La prassi ha affrontato la questione in più occasioni tra le quali è opportuno sicuramente annoverare l’orientamento espresso dalla circolare 28/E/2011, ove:

  • si afferma che anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti;
  • si rinvia alla circolare n. 45/E del 2010, in cui si precisa che l’obbligo si riferisce alla delega relativa al prelievo e non a quella in cui si opera per conto dell’intestatario.

In sostanza quindi l’Amministrazione finanziaria esclude l’obbligo di monitoraggio nelle circostanze in cui si adempia ad un mandato per conto del soggetto intestatario. Conseguentemente la circolare 10/E/2014, nel confermare l’orientamento della 28/E/2011 e nel ribadire la non compilazione del quadro in questione per gli amministratori, che non beneficiano o non posseggono i relativi redditi, argomenta sulla ratio delle norme sul monitoraggio fiscale. L’elemento principale sul quale lo stesso si basa è la presenza di una relazione giuridica (intestazione delle somme) o di fatto (possesso o detenzione) tra soggetto e disponibilità estere. Proprio in merito a codesta relazione, l’Amministrazione finanziaria sostiene che la stessa non si configura nella semplice possibilità di disporre delle relative somme attraverso prelievi o versamenti. Nonostante ciò, in questa sede, quello che assume maggior rilievo è il temine “detenzione” e tutti i possibili significati a questo attribuiti. Si assume infatti che ragionare su questo termine sia opportuno per comprendere la diversa concezione della disposizione qui trattata.

Sul punto, la sentenza della Cassazione 16404 del 2015 riporta: “la legge sul monitoraggio fiscale pone, quale presupposto della sanzione per omessa dichiarazione, la mera “detenzione” di investimenti all’estero. L’obbligo di dichiarazione riguarda, non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche, tenuto conto della ratio della previsione normativa, colui che, all’estero, abbia avuto la disponibilità di fatto di somme di danaro non proprie. Infatti, il controllo delle operazioni finanziarie da e verso l’estero, perseguito dal legislatore, può essere efficacemente ottenuto solo dando alla nozione di “detenzione” un significato onnicomprensivo, perché anche la detenzione nell’interesse altrui costituisce idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell’interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie previsti dalla norma”.

La circolare 27/E/2015 circoscrive la fattispecie della detenzione, stabilendo che non si configura quando una persona sia chiamata ad eseguire su di un conto estero delle operazioni indicate dallo stesso titolare del conto. Le operazioni effettuate, infatti, hanno una natura tale per cui non esiste possibilità di detenzione da parte del delegato delle attività finanziarie allocate sul rapporto.