11 Febbraio 2017

Complicazioni dall’anticipo del modello IVA

di Comitato di redazione
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La dichiarazione IVA per l’anno 2016 dovrà essere trasmessa entro il prossimo 28 febbraio.

Non sembrano realistiche, al momento, ipotesi di proroga di questo termine; non si tratta di non accogliere le istanze degli operatori (comunque subissati dagli adempimenti) ma, semplicemente, di dover ottemperare alle prescrizioni comunitarie che richiedono la fornitura di dati di sintesi entro la medesima scadenza, salvo il caso di acquisizione di dichiarazioni periodiche in corso d’anno (ipotesi non verificata per l’Italia sul periodo 2016).

Per il prossimo anno, le comunicazioni periodiche delle operazioni e delle liquidazioni consentiranno il rinvio del termine di scadenza del modello al 30 aprile, come già prevede la vigente normativa (e, a tale riguardo, si ricava già una non concretezza di ipotesi di rinvio di un anno degli adempimenti periodici introdotti con il D.L. 193/2016, salva la rimodulazione delle scadenze ad oggi previste).

Il nuovo assetto delle scadenze di presentazione del modello sta ingenerando qualche dubbio tra i colleghi che incontriamo nelle varie sedi del Master Breve, ove si stanno approfondendo le novità nel comparto dell’IVA.

È frequente, al riguardo, il quesito relativo al ravvedimento operoso sui versamenti; per comprendere meglio la problematica, si analizzi il seguente esempio.

Un contribuente non ha versato l’IVA mensile periodica nel mese di novembre 2016, la cui originaria scadenza era fissata lo scorso 16 dicembre 2016.

Intende regolarizzare la propria posizione ed, al riguardo, si confronta con l’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 che, come noto, fornisce la “mappa” delle sanzioni applicabili, in relazione al ritardo del versamento.

La richiamata disposizione prevede che:

  • la sanzione base sia quella del 30%;
  • per ritardi non superiori a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà;
  • per ritardi limitati a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Ipotizzando che si intenda provvedere all’adempimento spontaneo (che, secondo i dati delle Entrate, sembra essere divenuto lo sport nazionale), è necessario applicare le regole premiali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 che, al riguardo, prevede:

  • una riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo, nel caso di rimedio entro i 30 giorni dalla originaria scadenza;
  • una riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo, nel caso di rimedio entro 90 giorni, dalla data di scadenza originaria del versamento;
  • una riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo, nel caso di rimedio posto in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del periodo cui si riferisce la violazione (nel nostro caso, il 2016).

Conteggiando i 90 giorni dalla originaria scadenza del 16 dicembre 2016, si ottiene un termine per il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad 1/9 che cade oltre il termine di presentazione del modello dichiarativo, con la conseguente evidenza di una sovrapposizione tra la seconda e la terza ipotesi di riduzione premiale della sanzione.

Tale fattispecie non si verificava nel passato, per il semplice motivo che, sommando i 90 giorni all’ultimo termine di scadenza dei versamenti IVA per il 2016 (liquidazione di novembre, ovvero versamento dell’acconto del 27 dicembre) si otteneva sempre una scadenza che precedeva quella di presentazione della dichiarazione.

L’anticipazione del termine di invio del modello, invece, determina una sovrapposizione di scadenze, cui evidentemente non si era pensato nel passato; peraltro, il problema dovrebbe risolversi dal prossimo anno 2018, per effetto del già programmato differimento della scadenza al 30 aprile.

Quindi, che fare nel caso rappresentato?

Non pare si possano ricavare spunti risolutivi dalla prassi esistente (si veda, ad esempio, la circolare 23/E/2015) e, per conseguenza, si dovrà avere conferma dalle Entrate in merito al fatto che:

  • ove la scadenza del termine per l’effettuazione del ravvedimento operoso di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13 del 472/1997 cada oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la riduzione della sanzione ad 1/9 prevale su quella generica di 1/8;
  • ovvero, ove la predetta scadenza cada oltre il termine per l’invio del modello, si presenta una fattispecie non verificabile concretamente, nel senso che la lettera b) assorbe (rendendola di fatto inefficacie) quella precedente.

Volendo operare una applicazione ragionata della norma, che premi il contribuente in merito all’effettivo ritardo con cui pone in essere l’adempimento omesso, si dovrebbe concludere che ciascun soggetto ha diritto a beneficiare delle riduzioni proposte, a prescindere dall’intreccio delle scadenze.

Tuttavia, ove si preferisse una lettura rigida della disposizione, si potrebbe anche contrariamente concludere che la premialità della riduzione ad 1/9 della sanzione trova un ostacolo invalicabile nel caso in cui il termine di presentazione del modello cada in un momento antecedente.

La fattispecie risulta talmente particolare che, come detto, una soluzione definitiva potrà venire esclusivamente da una indicazione delle Entrate.

La dichiarazione IVA e le novità normative ed interpretative