21 Gennaio 2017

La dichiarazione IVA in caso di fallimento

di Luca Mambrin
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Nel caso di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa), ai fini della corretta predisposizione della dichiarazione IVA 2017, è necessario differenziare a seconda della data di inizio della procedura:

  • fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) dichiarato nel corso del periodo d’imposta 2016;
  • fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) dichiarato dopo la chiusura del periodo d’imposta 2016.

Fallimento nel corso del periodo d’imposta 2016

Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dichiarati nel corso del periodo 2016, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono innanzitutto presentare, esclusivamente in via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione (modello IVA 74-bis approvato con provvedimento 15 gennaio 2016) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

La funzione di questa dichiarazione è quella di consentire all’Erario l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre l’eventuale credito risultante da tale modello non può essere chiesto a rimborso. Il credito potrà essere chiesto a rimborso solo dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività (articolo 35 D.P.R. 633/1972), dopo l’ultimazione di tutte le operazioni rilevanti a fini IVA con l’ultima dichiarazione prima della chiusura della procedura concorsuale.

I curatori fallimentari (o i commissari liquidatori) devono poi presentare, per conto del contribuente, la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno comprensiva di due moduli:

  • un primo modulo per le operazioni registrate dal 1 gennaio alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, cioè per le operazioni effettuate prima dell’assoggettamento alla procedura concorsuale, avendo cura di barrare la casella di cui al rigo VA3;

VA3

  • un secondo modulo per le operazioni che vanno dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento fino al 31 dicembre.

In entrambi i moduli dovranno essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX che vanno compilati solo nel modulo 1.

Con particolare riferimento al quadro VX, devono essere seguite particolari modalità di compilazione a seconda della presenza di un debito IVA o di un credito IVA risultante dal primo modulo, quello relativo alla frazione di anno antecedente alla dichiarazione di fallimento:

  1. se dal primo modulo risulta un credito IVA, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo;
  2. se dal primo modulo risulta un debito IVA occorre riportare nel quadro VX solo il credito o debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al secondo periodo (quello successivo alla dichiarazione di fallimento), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro.

La dichiarazione IVA va presentata secondo l’ordinaria scadenza (entro il 28 febbraio 2017), compilando il riquadro del frontespizio “dichiarante diverso dal contribuente” riportando:

  • il codice fiscale del curatore fallimentare (o del commissario liquidatore);
  • i dati anagrafici del curatore fallimentare (o del commissario liquidatore;
  • il codice carica “3” in caso di curatore fallimentare o “4” in caso di commissario liquidatore.

Se la dichiarazione è relativa all’anno in cui si è aperto il fallimento deve essere barrata l’apposita casella “articolo 74-bis, deve essere indicata la data di nomina del curatore, la data di inizio della procedura e deve essere barrata la casellaprocedura non ancora terminata”.

Fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2016

Nell’ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2017 relativa all’anno 2016, e quest’ultima dichiarazione non sia stata ancora presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, essa deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Anche in questo caso resta fermo l’obbligo di presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare, lo specifico modello IVA 74-bis approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016.

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La compilazione della dichiarazione Iva nelle operazioni con l’estero