8 Febbraio 2024

Competenze e procedure del “nuovo” adempimento collaborativo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Con il D.Lgs. 221/2023, attuativo dell’articolo 17, comma 1, lett. g), L. 111/2013 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), sono state apportate significative modifiche al D.Lgs. 128/2015, allo scopo di potenziare il regime di adempimento collaborativo.

Come previsto dall’articolo 3, D.Lgs. 128/2015 (non oggetto di modifica), lo scopo di tale istituto è:

  • l’adozione di forme di comunicazione e cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché;
  • favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Il regime, riservato ai grandi contribuenti (pur essendo previsto un abbassamento dei limiti nei prossimi anni), richiede che gli stessi siano dotati di un sistema certificato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, da intendersi quale rischio di operare in violazione di norme tributarie o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.

L’articolo 7, D.Lgs. 128/2015, completamente riscritto dal D.Lgs. 221/2023, contiene, oltre al perimetro soggettivo dei soggetti che possono aderire al regime, le competenze per l’esercizio delle attività di controllo e la procedura da seguire per aderire al regime.

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell’articolo 7, D.Lgs. 128/2015, l’Agenzia delle entrate è competente, in via esclusiva, per i controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo nei confronti dei soggetti ammessi al regime. Rispetto alla norma previgente, è ora previsto la Guardia di Finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina con l’Agenzia delle entrate per l’esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime. Va osservato che questa novità si concilia con il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo, che prevede anche la possibilità, per gli organi di verifica, di accedere presso i locali in cui il contribuente svolge la propria attività, per reperire dati e notizie rilevanti per fornire le risposte alle istanze di interpello abbreviate ed alle comunicazioni di rischio.

I commi 2 e 3, dell’articolo 7, D.Lgs. 128/2015, contengono disposizioni riguardanti rispettivamente la procedura per l’adesione e l’esclusione per la perdita dei requisiti. Per quanto riguarda l’adesione, il procedimento delineato dalla norma è il seguente: in primo luogo, il contribuente inoltra la domanda di adesione in via telematica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate, verificati i requisiti, comunica ai contribuenti l’ammissione al regime entro i centoventi giorni successivi, mentre il regime stesso si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia, e si intende tacitamente rinnovato, qualora non sia stato espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

Il successivo comma 3, dell’articolo 7, D.Lgs. 128/2015, contiene, invece, l’ipotesi di esclusione dal regime di adempimento collaborativo. Due sono le ipotesi di uscita dal regime:

  • la prima delle quali trova il suo fondamento nella perdita dei requisiti, nel qual caso l’Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, dichiara l’esclusione dal regime con provvedimento motivato:
  • la seconda ipotesi è invece “punitiva”, in quanto scaturisce dall’inosservanza degli impegni assunti.

In tal caso, l’esclusione dal regime è preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l’adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità dell’adempimento collaborativo, ed alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali. Al termine del periodo in questione, si determina l’uscita o la permanenza nel regime.

Il periodo di osservazione non si applica, con conseguente uscita immediata, nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il rapporto tra l’Agenzia ed il contribuente.

In entrambi i casi, l’esclusione del contribuente dal regime di adempimento collaborativo ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.