25 Gennaio 2023

Come cambia il superbonus dopo la Legge di bilancio 2023

di Stefano Rossetti
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina del superbonus è stata oggetto di modifiche da parte della Legge di bilancio 2023.

Si tratta dell’ennesima integrazione di questa disciplina in meno di tre anni dalla sua istituzione; infatti, ricordiamo che fu introdotta dall’articolo 119 D.L. 34/2020 in piena emergenza pandemica e solo negli ultimi due mesi tale disciplina è stata ritoccata dal D.L. 176/2022 (articolo 9, comma 1, lett. a) e, come detto, dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 10, 894 e 895).

Le modifiche che sono state apportate dalla Legge di bilancio 2023 si vanno ad innestare sulle modifiche operate dal D.L. 176/2022.

L’articolo 9, comma 1, lett. a) del D.L. 176/2022 ha previsto che gli interventi effettuati:

Tuttavia, l’intensità dell’agevolazione scema con il trascorrere del tempo, infatti, le spese:

  • sostenute entro il 31 dicembre 2022 sono agevolate nella misura del 110%;
  • che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2023 saranno agevolate nella misura del 90%;
  • che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2024 saranno agevolate nella misura del 70%;
  • che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 saranno agevolate nella misura del 65%.

In questo contesto la Legge di bilancio 2023 ha previsto che, limitatamente alle spese che verranno sostenute nel 2023, continuerà ad essere applicabile l’aliquota del 110% in relazione:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. 176/2022 (19 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del D.L. 176/2022 (19 novembre 2022) e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il legislatore, pur prevedendo delle condizionalità particolarmente stringenti, ha concesso ai contribuenti la possibilità di estendere il massimo beneficio in relazione ad alcuni interventi limitatamente al periodo d’imposta 2023.

Se non vi saranno ulteriori modifiche nei prossimi mesi, la disciplina del superbonus nel 2024 dovrebbe uniformarsi e la generalità degli interventi dovrebbe essere agevolata nella misura del 70%.

Da ultimo si sottolinea che un’ulteriore modifica della disciplina è stata apportata dall’articolo 1, comma 10 della Legge di bilancio 2023.

È stato previsto che le ONLUS, ODV e APS possono fruire dell’agevolazione in relazione all’installazione di pannelli fotovoltaici (interventi trainati) ubicati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi trainanti, a condizione che tali immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincoli ex articolo 136, comma 1, lett. b) e c) e articolo 142, comma 1, D.Lgs. 42/2004.