26 Giugno 2018

Codice del terzo settore

di EVOLUTION
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Il riconoscimento di “Ente del Terzo Settore” (ETS) è considerato come una qualifica subordinata all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il quale dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Enti no profit”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina del Codice del Terzo settore entra in vigore con Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e l’istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Il RUNTS, registro in cui è contenuta l’iscrizione degli Enti del Terzo Settore, è composto di tante sezioni quante sono le categorie di ETS:

  • ODV (Organizzazioni di volontariato);
  • APS (Associazioni di promozione sociale);
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri enti del Terzo settore.

In riferimento agli ETS, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 29.12.2017 e Telefisco 2018, hanno fornito importanti chiarimenti. In particolare in merito a:

  • statuti;
  • denominazione sociale e acronimi;
  • registri;
  • personalità giuridica;
  • bilancio sociale
Norme entrate in vigore dal 1° gennaio 2018
Per le Onlus, ODV e APS
  • Titoli di solidarietà
  • Social lending
  • Social bonus
  • Disposizioni agevolative ai fini delle imposte indirette
  • Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali
  • Esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di ODV e APS.
Per le ODV e APS Soltanto se costituite dopo il 3 agosto 2017:

  • Numero minimo di associati
  • Forma giuridica
Per gli altri Enti del terzo settore
  1. Se Ricavi, rendite, proventi, entrate inferiori a € 220.000: Rendiconto finanziario per cassa;
  2. Se Ricavi, rendite, proventi, entrate pari o superiori a € 220.000: Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario e Relazione di missione.

NOTA: Il CdM ha approvato, in data 20.03.2018, uno schema di decreto correttivo del D.Lgs. 117/2017, in base al quale il termine “rendiconto finanziario per cassa” è sostituito da “rendiconto per cassa”; il termine “rendiconto finanziario” da “rendiconto gestionale”; il termine “relazione di missione” da “nota integrativa”.

Dal 1° gennaio 2019, per gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 100.000 annui, è applicabile la norma, riguardante l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall’operatività del Registro unico nazionale. In considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1.01.2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all’entrata in vigore della norma in esame.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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