29 Aprile 2017

Il calcolo del massimo ristorno nelle cooperative

di Viviana Grippo
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Com’è noto con il D.Lgs. 139/2015, sono state apportate sostanziali modifiche ai criteri di redazione dei bilanci societari. In merito alle modifiche dell’articolo 2425 cod. civ. si evidenzia l’avvenuta soppressione della sezione “E” dello schema di conto economico dove trovavano allocazione i proventi e gli oneri straordinari.

È indubbio e facile da immaginare che detta soppressione possa avere determinato una serie di effetti di carattere operativo che gli operatori del settore sono tenuti a gestire in quanto il legislatore non ha indicato strade da seguire ma demandato alla prassi l’individuazione dei corretti comportamenti da seguire.

La soppressione dell’area straordinaria ha un immediato effetto anche in relazione al calcolo dei ristorni per le cooperative. La disciplina sulle società cooperative prevede, infatti, la necessità del preventivo calcolo dell’avanzo di gestione necessario alla determinazione del valore massimo di ristorno attribuibile ai soci. Per effettuare tale conteggio è necessario fare riferimento alle voci del conto economico e anche, se positivo, al saldo della sezione E.

Si pone quindi il problema di individuare un riferimento, alternativo al saldo positivo della ex sezione straordinari, al fine di determinare l’avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci, depurandolo dalle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società.

Fino al 31/12/2015 il calcolo del massimo ristorno andava infatti effettuato determinando l’avanzo mutualistico come segue:

utile di esercizio

+ ristorni imputati a conto economico

– saldi positivi degli aggregati D ed E di conto economico

e poi moltiplicando tale risultato per la percentuale di mutualità prevalente.

È quindi evidente come occorra domandarsi quali siano le implicazioni della soppressione della sezione E nel calcolo sopra indicato.

A tal riguardo è intervenuto il MiSE, il quale, nella nota 29 marzo 2017, ha chiarito come: “si ritiene che in continuità con le norme e la prassi dell’Autorità di vigilanza e dell’Amministrazione finanziaria in tema di determinazione del massimo ristorno attribuibile, nel calcolo dell’avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 13, cod. civ., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico”.

Ne deriva che in mancanza dell’area straordinaria dovranno essere sottratti nel calcolo gli elementi “eccezionali”, indicati in nota integrativa di cui al punto 13 dell’articolo 2427 cod. civ., che siano però estranei allo scambio mutualistico, quali ad esempio:

  • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami aziendali;
  • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da alienazione di partecipazioni;
  • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da alienazione di immobili e beni non strumentali;
  • il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

L’elencazione, contenuta nella nota del MiSE, non può essere considerata esaustiva e pertanto sarà necessario procedere a una valutazione caso per caso.

La nuova formula da adottare nel calcolo del massimo ristorno imputabile ai soci cooperatori già dallo scorso 1/1/2016 e quindi per i bilanci ora in chiusura, sarà pertanto:

utile di esercizio

+  ristorni imputati a conto economico

–  saldo, se positivo, dell’aggregato D di conto economico

– saldo, se positivo, degli elementi “di entità e/o incidenza eccezionali” estranei allo scambio mutualistico.

Per approfondire gli aspetti contabili dei ristorni nelle cooperative si veda “I ristorni delle cooperative” in Circolare Tributaria n. 6/2017.

La disciplina civilistica e fiscale delle cooperative