24 Febbraio 2018

Bonus mobili 2018 solo per gli interventi iniziati dal 2017

di Alessandro Bonuzzi
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La legge di Bilancio 2018 ha prorogato per l’anno in corso i bonus legati agli interventi sugli immobili che, in molte circostanze, danno diritto a sconti d’imposta tutt’altro che trascurabili.

La L. 205/2017 ha, infatti, riproposto e ampliato l’agevolazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica, nonché confermato la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (leggasi interventi per il recupero del patrimonio edilizio) in misura rafforzata.

Strettamente legato al bonus ristrutturazione c’è il cd. bonus mobili che dà diritto a detrarre il 50% delle spese relative all’acquisto di mobili (e taluni elettrodomestici), da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro. Difatti, per fruire dell’agevolazione è indispensabile:

  • realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali, a condizione però che i beni siano destinati alle parti comuni medesime;
  • che i mobili o elettrodomestici siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Al riguardo, va ricordato che, nell’ambito della stessa unità abitativa, non è, però, d’obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell’opera edilizia. Pertanto, il bonus mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

Anche il bonus mobili è stato prorogato dall’ultima legge di Stabilità, sicché trova applicazione per gli acquisti che si effettuano nel 2018. Tuttavia, il beneficio può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2017.

Già con la proroga prevista per il 2017, la detrazione era consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016.

Fino al 2016, invece, il legislatore non aveva posto alcun limite temporale specifico ai fini del collegamento tra il sostenimento della spesa per i mobili e l’intervento di ristrutturazione. Pertanto, fino alla proroga per il 2016, potevano considerarsi agevolate le spese sostenute entro l’anno 2016 se correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati a decorrere dal 26 giugno 2012 (circolare AdE 12/E/2016).

Ad oggi, quindi, il collegamento temporale tra le spese sostenute per i mobili e l’intervento edilizio risulta stratificato come segue:

  • le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute fino al 31 dicembre 2016 possono essere agganciate agli interventi iniziati dal 26 giugno 2012;
  • le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 possono essere agganciate agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2016;
  • le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 possono essere agganciate agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2017.

In ogni caso resta fermo che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

Bonus mobili
Spese sostenute

fino al 2016

Spese sostenute

nel 2017

Spese sostenute

nel 2018

Inizio intervento di ristrutturazione Dal 26 giugno 2013 Dal 1° gennaio 2016 Dal 1° gennaio 2017

Infine, pare utile precisare che la data di avvio dei lavori può essere comprovata:

  1. dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  2. dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
  3. da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.
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