30 Giugno 2022

Attività professionale affiancata da una società di servizi: cessione d’azienda e debiti del cedente

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners
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Non è raro che un professionista, ai fini dello svolgimento della propria attività, si avvalga anche del supporto di una società di servizi, a cui delegare generalmente tutte le prestazioni che non sono riservate al professionista (prima fra tutte la raccolta ed elaborazione dati in materia contabile e/o giuslavoristica) e che sia intestataria, integralmente o parzialmente, della titolarità dei rapporti/beni funzionali all’esercizio dell’intero Studio (ad es. dipendenti, locazione/proprietà dell’immobile, attrezzature, utenze etc.).

In un tale contesto, l’operazione di cessione/aggregazione dell’attività verrà strutturata tramite la combinazione fra un contratto di presentazione/canalizzazione della clientela del professionista ed un contratto di trasferimento dell’azienda della società di servizi, eventualmente preceduto da un contratto di affitto (per maggiori approfondimenti si rinvia al nostro precedente articolo).

È quindi importante considerare che, ai sensi dell’art. 2650 c.c., anche il cessionario (oltre al cedente) risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori.

Nei rapporti interni tra le parti, il debito rimane dell’alienante, che sarà quindi tenuto a rimborsare quanto il cessionario avrà pagato al terzo creditore.

È in ogni caso possibile prevedere, in sede di trasferimento dell’azienda, che il cessionario si accolli il debito originario, portando in compensazione l’importo accollato con il prezzo dovuto.

Va però detto che il cedente sarà liberato dal proprio debito solo se il terzo creditore acconsentirà in tal senso (c.d. accollo liberatorio).

Non si può infine tralasciare che, con riferimento ai debiti verso i dipendenti al servizio dell’azienda trasferita, i sensi dell’art. 2113 c.c., le rinunzie o le transazioni relative a diritti del lavoratore non sono valide e sono impugnabili, a pena di decadenza entro sei mesi, a meno che non vengano formalizzate con la procedura di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c.

Nella prassi delle operazioni di m&a di Studi professionali, può rivestire particolare importanza, dal punto di vista economico-finanziario, l’eventuale accollo liberatorio del TFR maturato dai dipendenti dell’azienda ceduta.

Per un quadro più completo sul subentro nei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda si rinvia al nostro precedente articolo.

Una norma ad hoc è poi dettata in tema di debiti tributari (non sempre rilevabili dai libri contabili… per ovvi motivi).

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