5 Marzo 2016

Aspetti contabili del contratto di lavoro interinale

di Viviana Grippo
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Il lavoro interinale è una particolare forma di “contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo” con il quale le aziende possono beneficiare temporaneamente di una prestazione lavorativa, senza assumersi tutti gli oneri che derivano dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

In realtà parlare ancora di lavoro interinale è errato, il D.Lgs. 276/2003 ha abrogato infatti gli articoli della legge n. 196/1997 relativa al lavoro interinale, introducendo il contratto di somministrazione.

Operativamente la società utilizzatrice assume i lavoratori tramite una società fornitrice di lavoro temporaneo che si interpone tra l’azienda e il lavoratore. Il lavoratore, pur “dipendendo” dalla società interinale, è a disposizione dell’utilizzatore per un determinato periodo di tempo o per lo svolgimento di un’opera o di un servizio specifico.

L’utilizzo di lavoratori interinali è permesso all’azienda solo in alcune circostanze, ovverosia nei casi:

  • di sostituzione di lavoratori assenti per malattia, ferie maternità o altro, ad eccezione dei casi di assenza per sciopero, sospensione o di dipendenti con orario ridotto che hanno diritto al trattamento di integrazione salariale;
  • di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste normalmente dall’azienda;
  • previsti dal CCNL della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice.

Ci sono poi delle ipotesi in cui l’utilizzazione dei lavoratori temporanei nelle aziende è vietata, ci riferiamo al caso in cui le aziende:

  • nei 12 mesi precedenti, siano state interessate dai licenziamenti collettivi delle figure adibite alle mansioni cui si riferisce la fornitura temporanea,
  • abbiano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni d’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, relativamente ai lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura,
  • svolgono lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale o lavori particolarmente pericolosi in quanto comportano un rischio di grave infortunio.

Sostanzialmente, quindi, il contratto di lavoro interinale evidenzia l’esistenza di tre attori:

  1. il lavoratore,
  2. l’azienda,
  3. l’agenzia di lavoro temporaneo.

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve essere stipulato in forma scritta e copia di esso deve essere rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Esso deve contenere, oltre ai dati delle imprese e del lavoratore, anche i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, le mansioni alle quali il lavoratore verrà adibito e la relativa retribuzione.

Il legislatore ha previsto, che dove permesso dai contratti collettivi, il periodo di lavoro interinale inizialmente determinato possa essere prorogato.

La rilevazione delle competenze per lavoro interinale avviene attraverso la registrazione della fattura emessa dalla società di lavoro interinale. La fattura contiene in sostanza due componenti, quella relativa al costo del lavoro (non assoggettata ad Iva) e quella relativa al servizio della società stessa (assoggettato ad Iva). I due componenti vanno tenuti distinti. L’azienda non avrà altri oneri oltre quello del pagamento della società che provvederà a liquidare al dipendente tutti i componenti retributivi (retribuzione, ferie, permessi, Tfr, eccetera).

Si riporta un esempio.

Diversi

a

Fornitore XX (sp)

 

  4.285,44

Lavoro interinale (ce)

 

 

  3.456,00

 

Servizio lavoro interinale (ce)

 

 

     691,20

 

Iva c/acquisti (sp)

 

 

     138,24