6 Dicembre 2014

Approvata la Voluntary disclosure (anche “nazionale”)

di Nicola Fasano
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E’ stata finalmente approvata dal Senato la legge in materia di rientro dei capitali dall’estero e di “maxi-ravvedimento speciale” di imponibili interni occultati. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, la norma entrerà definitivamente in vigore.

L’Agenzia delle entrate ha anche prontamente pubblicato sul proprio sito la bozza del modello di istanza per accedere alla regolarizzazione.

Il termine per la presentazione dell’istanza resta confermato al 30 settembre 2015. E’ possibile accedere alla sanatoria a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi alle attività da regolarizzare. Come si evince chiaramente anche dal modello in bozza, l’istanza è nominativa e vi è l’obbligo di indicare anche i “soggetti collegati” (in primis eventuali cointestatari degli investimenti), il che, ovviamente, consiglia il massimo e solerte coordinamento fra tutti i soggetti interessati, per evitare l’effetto-delazione.

Con riferimento al rientro dei capitali dall’estero, devono essere regolarizzati tutti gli anni ancora accertabili e tutte le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, pagando in misura piena le imposte sui relativi redditi.

Il versamento di quanto dovuto può essere suddiviso in (sole) tre rate mensili.

Nei casi in cui la media delle consistenze delle (sole) attività finanziarie estere risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro il contribuente può optare per una tassazione forfettaria pari all’1,35% delle consistenza di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%), non sempre conveniente visto che spesso i dossier chiudono, soprattutto negli anni dal 2008 in poi, in perdita o con redditi molto ridotti.

Sulle sanzioni ci sono forti sconti sia sul versante del monitoraggio fiscale (riduzioni che possono arrivare, nella migliore delle ipotesi, fino a 1/6) sia sul versante delle imposte dirette (in questo caso le sanzioni, nella migliore delle ipotesi, possono essere ridotte fino a 1/8).

Per quanto riguarda il rientro da Paesi Black list, restano confermate le agevolazioni in materia di riduzioni delle sanzioni nonché dei periodi di imposta ancora accertabili (stante il discusso raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, d.l. 78/2009), non tutte, in verità, dipendenti dalla volontà del contribuente (si veda https://www.ecnews.it/fisco-lavoro/rientro-capitali-sanzioni-paesi-black-list)

Lo “scudo” penale è molto ampio: aderendo alla procedura viene esclusa la punibilità dei reati dichiarativi e di quelli aventi matrice “fraudolenta”, nonché di quelli di versamento. Sotto questo versante, gli effetti benefici della procedura si verificano anche con riferimento al nuovo reato di “autoriciclaggio”, introdotto dalla stessa legge in esame che aggiunge lo specifico art. 648-ter.1 nel codice penale.

Proprio gli aspetti penali fanno pendere la bilancia decisamente dalla parte della “voluntary” invece che sul ravvedimento operoso “large” (che con la legge di Stabilità 2015 potrà essere effettuato anche oltre l’anno).

I principali benefici della “voluntary” sopra delineati spettano anche nel caso di istanza volontaria di regolarizzazione che riguardi imponibili occultati in Italia in anni ancora accertabili da parte di tutti i soggetti (società, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.). Anche la procedura, con gli opportuni adeguamenti, è delineata sulla falsa riga della “voluntary” estera.

Per entrambe le tipologie di sanatoria, ad ogni modo, dopo la pubblicazione in G.U. della legge, si attende il Provvedimento attuativo delle Entrate a cui farà seguito la relativa circolare esplicativa che chiuderà il cerchio, con l’auspicio che vengano chiariti una volta per tutte gli aspetti dubbi, primo fra tutti il corretto funzionamento del raddoppio dei termini di accertamento sia in caso di reati (che diventano non punibili e potrebbero quindi sterilizzare il raddoppio) che di attività detenute in Paesi Black list che la dottrina e parte della giurisprudenza fanno decorrere solo dal 2009 (anno di entrata in vigore dell’art. 12. D.L. 78/2009) in avanti.