20 Ottobre 2020

Anche il frontaliere svizzero può beneficiare del superbonus

di Sergio Pellegrino
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La risposta n. 486 ad un’istanza di interpello presentata da un frontaliere svizzero, rilasciata ieri dall’Agenzia delle Entrate, affronta il tema della possibilità di fruizione del superbonus da parte di un soggetto che non produce redditi imponibili in Italia.

L’istante è un frontaliere svizzero, residente in uno dei Comuni italiani nella fascia entro i 20 km dal confine con la Svizzera, che abita in una casa in comproprietà con la moglie, che fiscalmente è a suo carico.

In virtù di quanto stabilito negli accordi fra Italia e Svizzera, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente avviene esclusivamente nel luogo di svolgimento dell’attività, ossia la Svizzera, e quindi il soggetto non presenta la dichiarazione dei redditi in Italia.

La questione che si pone è quindi se possa fruire dell’agevolazione, non avendo un reddito da “detassare”.

Il documento di prassi ci consente di ricapitolare quelle che sono le regole da seguire per la definizione dell’ambito soggettivo nella disciplina del superbonus.

Limitandoci a concentrare la nostra attenzione sulle persone fisiche, la prima annotazione da fare è che queste sono destinatarie dell’agevolazione nel momento in cui operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (imprenditori e professionisti possono fruire del superbonus soltanto limitatamente agli interventi sulle parti comuni nel caso in cui l’unità immobiliare posseduta o detenuta sia situata in un condominio).

La norma però non pone un vincolo di residenza per individuare i beneficiari dell’agevolazione: quindi questa può essere riconosciuta non soltanto ai contribuenti residenti, ma anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che vadano a sostenere le spese dell’esecuzione degli interventi agevolati.

Va detto che, evidentemente, se non vi è imposta lorda, la detrazione non può essere fruita: quindi, ad esempio, i soggetti che producono redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva, come i forfettari, non possono fruire della detrazione poiché l’imposta lorda non è dovuta (ovvero è assorbita da altre detrazioni).

La circostanza che non vi sia un’imposta lorda da “abbattere” non è però necessariamente preclusiva dell’agevolazione, perché vi sono modalità alternative di fruizione della stessa rispetto alla detrazione.

Proprio per venire incontro (anche) ad esigenze di questo tipo, l’articolo 121 del decreto rilancio ha introdotto infatti la possibilità di beneficiare dell’agevolazione attraverso lo sconto in fattura ovvero attraverso la cessione del credito.

Non possono invece in nessun caso fruire del superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili: ad essi è preclusa anche la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

È il caso, ad esempio, di un soggetto fiscalmente non residente in Italia che effettui interventi su un immobile detenuto in base ad un contratto di locazione o di comodato.

Se è vero che il locatario e il comodatario hanno, in linea generale, la possibilità di agevolare gli interventi, in virtù del titolo che consente loro di detenere gli immobili, nel caso di specie si vedrebbero precluso l’accesso al superbonus non possedendo redditi imponibili nel nostro paese.

Diverso invece il discorso nel caso del frontaliere svizzero che ha presentato l’istanza.

Il soggetto questione è proprietario della casa in Italia sulla quale deve essere effettuato l’intervento e quindi è titolare del relativo reddito fondiario: non rileva, da questo punto di vista, il fatto che non vi sia un’imposta lorda per effetto della deduzione prevista per l’abitazione principale.

L’istante quindi potrà accedere al superbonus optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.