15 Marzo 2024

Adempimento collaborativo: i doveri dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria

di Gianfranco Antico
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 221/2023 – in vigore dal 18.1.2024 – introduce alcune modifiche al D.Lgs. 128/2015, che contiene la disciplina propria del regime dell’adempimento collaborativo, istituito dall’articolo 3 del medesimo decreto, con la finalità di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1), e dell’articolo 20, comma 1, lettera a), numero 4), L. 111/2023.

Per accedere al regime dell’adempimento collaborativo – riservato, per l’anno 2024, ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 – è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di princìpi tributari.

L’adesione al regime è subordinata al possesso di determinati requisiti e comporta l’assunzione di doveri per l’Amministrazione finanziaria e per il contribuente (articolo 5).

Gli effetti del regime consentono un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi, la correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzioso.

I contribuenti possono pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Sono, poi, previsti ulteriori effetti premiali, tra i quali l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa, nonché l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

Secondo quanto disposto dall’articolo 5, D.Lgs. 128/2015, come adesso riformulato dal D.Lgs. 221/2023, il regime comporta una serie di doveri sia per l’Amministrazione finanziaria che per i contribuenti.

Per l’Agenzia delle entrate il regime comporta i seguenti impegni:

  1. valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell’ammissione e della permanenza nel regime;
  2. pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
  3. promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell’intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
  4. realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime;
  5. esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;
  6. debita considerazione degli esiti dell’esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione annuale, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

Per i contribuenti, il regime comporta i seguenti impegni:

  1. istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato, per garantire il conseguimento delle finalità previste, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
  2. comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
  3. risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;
  4. promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.