2 Agosto 2022

Acquisti da non residenti: rimendi antichi a tempistiche inadeguate

di Francesco Zuech
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La scheda di FISCOPRATICO

Le nuove tempistiche per gestire il reverse charge in modalità elettronica sono chiaramente inadeguate.

È impossibile, soprattutto negli studi che si occupano della contabilità per conto terzi, gestire il tutto a getto continuo e al più tardi entro il 15 del mese successivo all’arrivo della fattura (fornitore UE) o all’effettuazione dell’operazione (fornitore extra UE), come richiede l’articolo 1 comma 3-bis, lettera b), D.Lgs. 127/2015.

Nessuno poi, senza distinzione di latitudine, scampa all’incubo amministrativo degli acquisti effettuati attraverso le note piattaforme dagli altrettanto noti e anagrammati “Shenzen” (si chiamano tutti così).

Agli operatori più attenti non sfugge, infatti, che in tal caso il termine per l’autofatturazione si ferma a miseri 12 giorni.

Svanite anche le ultime timide speranze che da un decreto dal nome nobile (il Decreto semplificazioni) potesse arrivare (gli emendamenti c’erano) il ripristino dei termini trimestrali quanto meno per gli acquisti, non resta che fare i conti con la mesta realtà e “difendersi” usando la testa, ovvero, paradossalmente, la cara vecchia carta.

Proviamo a ragionare facendo sponda su quelle che sono le posizioni distensive, quantomeno sul tema in analisi, della circolare AdE 26/E/2022, dell’Agenzia delle entrate.

 

Integrazione e autofattura acquisti da NR  

Dalla suddetta circolare emerge quanto segue:

  • non è obbligatorio assolvere gli adempimenti Iva (integrazione delle fatture UE e autofatture dagli extra UE) mediante la procedura di trasmissione dell’XML (TD17, TD18 e TD19 a seconda dei casi), ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell’obbligo comunicativo dell’esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l’utilizzo elettronico di detti documenti (quando tempestivo e coerente nel contenuto) può soddisfare contestualmente sia l’adempimento Iva che l’esterometro;
  • la trasmissione dati (XML) delle operazioni passive “avrà rilevanza ai soli fini dell’assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento” (cioè i 2 euro dell’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997) rimanendo però “autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione” (§ 2.10); in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza “in linea generale” anche il tardivo assolvimento dell’imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo “rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero”;
  • per gli acquisti da extra UE è confermato che l’invio del file XML può avere (ma non è un obbligo) effetto “sostitutivo” costituendo ad ogni effetto l’autofattura articolo 17 comma 2 (§ 2.5 e § 2.6).

 

Acquisto interno di beni da fornitore extra UE identificato in IT (TD19)

Il casus belli a cui non scampa nessuno è quello degli acquisti, attraverso le note piattaforme, da fornitore extra comunitario non stabilito ma identificato (già un gran lusso) con rappresentanza fiscale in Italia.

In questi casi, se il cessionario si è correttamente identificato come soggetto passivo, le migliori piattaforme già indicano che l’operazione è soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE (nostro articolo 17 comma 2) escludendo, pertanto, che per il cessionario si tratti di importazione da documentare attraverso bolletta doganale e confermando l’obbligo di emettere autofattura ai sensi dell’articolo 21, comma 5.

Tutto bene, quindi, se non fosse che detto acquisto (di cui spesso si scopre dell’esistenza solo analizzando gli estratti conto “bancari”) va ritualmente autofatturato entro 12 giorni.  Il fatto stesso che il pagamento della fornitura (solitamente tramite carta di credito) sia contestuale all’ordine (ipotizziamo il 15 luglio 2022) e antecedente alla consegna/spedizione (ipotizziamo il 17 luglio) porta infatti a ritenere non praticabile la (auto)fatturazione differita e pertanto, laddove si voglia fruire dell’effetto sostitutivo offerto dall’XML e godere dell’ebrezza di eliminare la carta, bisogna trasmettere il file entro 12 giorni dal suddetto pagamento (nel nostro esempio entro il 27 luglio 2022).

In detti casi, infatti, il d.d.t che documenta la consegna del pacco è evento più unico che raro e, anche fosse, la prassi (circoalre 27/E/1975 e circolare AdE 18/E/2014, parte II, quesito 1) nega che l’eventuale d.d.t. successivo al pagamento dia spazio alla fruizione dei termini della fatturazione differita.

A normativa vigente quindi (difficile sperare che l’AdE ritorni sui propri passi) non resta che operare “sottotraccia” e generare anche la copia cartacea dell’autofattura in modo da poter sostenere che l’adempimento analogico (autofattura in unico esemplare che, ricordiamo, non va inviato a nessuno e riporta la data del giorno di effettuazione) è avvenuto nei rispetto dei termini previsti dalla disciplina Iva (il 27 luglio con annotazione al più tardi entro il 15 agosto, rectius 22, ma con imputazione a luglio).

La trasmissione del file XML TD19 compilata con il campo data 2.1.1.3 (si noti) del giorno di effettuazione Iva (15 luglio 2022) sarà tempestiva fino al 15 agosto (rectius 22) mentre risulterà tardiva – ma sanzionabile solo con i 2 euro – se successiva.

Così operando, in sostanza, viene sopito il rischio di imbattersi nella più pesante sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997 per l’omessa/tardiva applicazione del reverse charge (da 500 a 20.000 euro, nella migliore delle ipotesi).

Rimane fermo, per completezza, che il TD19 andrà trasmesso con l’IdfiscaleIva estero del fornitore e non (pena lo scarto) con quello della sua partita Iva italiana.

 

Acquisto da fornitore extra UE non identificato

Una variante rispetto al caso precedente, ma di più difficile interpretazione, riguarda il medesimo acquisto ma da soggetto che non risulta però anche identificato in Italia.

Laddove non risulti chiaro dalla documentazione che il bene prima della consegna si trovava già regolarmente in Europa (ad esempio perché consegnato dal fornitore residente del fornitore non stabilito) può essere opportuno – soprattutto se la fornitura supera il valore di 150 euro per la franchigia dazi – ricorrere, se la merce non viene consegnata con il DAU (o equipollente), all’importazione postuma superando così il problema dell’autofattura e dell’esterometro.

In tal caso l’Agenzia delle dogane fa pagare i dazi e l’Iva proponendo il ravvedimento di 51,60 euro (1/5 di euro 258 ovvero del minimo previsto dall’articolo 318 del TULD), fornendo le istruzioni per il versamento del tutto.

 

Acquisto intracomunitario di beni (TD18)

Consideriamo il medesimo acquisto ma con la variante che il fornitore è stabilito in Europa oppure è extracomunitario ma identificato in altro Stato membro.

In tal caso le migliori piattaforme indicano che si tratta di fornitura esente ai sensi dell’articolo 138 della Direttiva ovvero di cessione intracomunitaria. In tal caso il cessionario residente può fruire tanto per l’adempimento Iva (integrazione) che per l’esteromentro della medesima di tempistica e pertanto effettuare direttamente il reverse elettronico attraverso l’invio del file XML (TD18) entro il 15 del mese successivo all’arrivo della fattura (data – si noti – che va indicata nel campo 2.1.1.3 dell’XML).

Solo nel caso di mancato arrivo della fattura entro il 2° mese successivo alla spedizione il cessionario dove ottemperare – entro il 15 del terzo mese – attraverso all’autofattura ex articolo 46 comma 5 (TD20) compilando il campo data con il giorno di effettuazione.

Rimane ferma, anche in detti casi, l’opportunità di scindere l’adempimento Iva dall’esterometro nel caso di invio dell’XML oltre i termini suddetti.

 

Acquisto di servizi (TD17)

Infine, anche per i servizi generali (vuoi da integrare vuoi da autofatturare) il termine per applicare il reverse charge collima con il termine dell’esterometro (articolo 21, comma 4, lettera c) e lettera d)) per cui – salvi i già analizzati accorgimenti per gli invii tardivi – si può procedere con unico adempimento.

Più attenzione va prestata, però, per gli eventuali servizi speciali per i quali si ritorna al problema della tempistica immediata (12 giorni) salvo non si disponga dell’idonea documentazione di cui parla l’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972.