2 Agosto 2022

Plusvalenze da trading in criptovalute

di Greta Popolizio
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L’Amministrazione Finanziaria si è espressa di rado sul tema della tassazione di plusvalenze derivanti da trading in criptovalute.

La pronuncia più recente è la risposta ad Interpello n. 788 del 24.11.2021, secondo la quale le criptovalute, in assenza di specifica normativa, sono assimilabili, dal punto di vista fiscale, alle valute estere.

Ne consegue che le operazioni di compravendita, quando poste in essere da persone fisiche fuori dalla sfera di impresa, possono generare materia imponibile – inquadrabile tra i redditi diversi – se:

In entrambe le ipotesi il legislatore intende colpire un intento speculativo, nel primo caso sempre presunto, nel secondo caso presunto solo sopra una determinata soglia di possesso.

Naturalmente in entrambi i casi anche le eventuali minusvalenze diventano rilevanti ai fini del reddito.

La risposta ad interpello fornisce anche alcune precisazioni, che però non risolvono tutti i dubbi:

  • per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente; ne consegue che anche le transazioni tra cripto valute, senza conversione in euro, si configurerebbero come operazioni plusvalenti. Sul punto si potrebbe obiettare che tali plusvalori sono meramente potenziali, almeno sino al cambio in valute fiat (aventi corso legale);
  • il “prelievo” dal wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso; pare che tale inciso debba intendersi riferito solamente alla conversione in euro, derivante dal prelievo, e non anche al trasferimento da un wallet ad un altro. Rientrerebbero in tale fattispecie le carte di credito in critpo-valute, in via di grande diffusione: si tratta di strumenti di pagamento messi a disposizione dei detentori di criptovalute presso wallet custoditi, che tramite un servizio di exchange “istantaneo” convertono in euro, o altra moneta fiat, le critovalute detenute da una persona, per pagare un bene o servizio, ovvero effettuare un vero e proprio prelievo in contanti. In base alle indicazioni dell’Agenzia Entrate, in relazione ad ogni pagamento o prelievo si dovrebbe verificare l’eventuale emersione di una plusvalenza tassabile;
  • per la verifica della giacenza media occorre fare riferimento all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia di wallet (paper, hardware, desktop, mobile);
  • sempre ai fini della determinazione della giacenza media si deve far riferimento, in mancanza di cambio ufficiale, al cambio all’inizio del periodo di imposta rilevabile sul sito dove è stato effettuato l’acquisto o dove si effettua la maggior parte delle operazioni;
  • la quantificazione della plusvalenza deve seguire il criterio Lifo, per cui si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente.

Si noti che l’equiparazione delle criptovalute alle valute estere implica inoltre un “trascinamento” delle cripto nel paniere di tutte le valute, ai fini della determinazione del limite di 51.645,69 euro.

Come noto, infine, le plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, scontano imposta sostitutiva nella misura del 26%.

La risposta esaminata ribadisce poi l’obbligo di monitoraggio fiscale, ai sensi del D.L. 167/1990, di cui non ci si occupa in questa sede.

È manifesta l’inadeguatezza dei sistemi giuridici vigenti ad inquadrare il fenomeno dei cripto asset, ed il tentativo di darne una regolamentazione attraverso la via interpretativa mostra ancora una volta tutti i suoi limiti.

Il “mercato” delle criptovalute può prevedere infatti operazioni anche molto differenti dal tradizionale mercato forex, con canali del tutto innovativi, spesso in assenza di intermediari e difficilmente inquadrabili anche in termini di “territorialità”.