Svalutazioni crediti: limite di deducibilità fiscale

Con la risoluzione 65/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che per verificare il rispetto del plafond di deducibilità dell’ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti occorre confrontare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio.

L’istante (società operante in campo energetico), infatti, ha chiesto all’Agenzia chiarimenti sul comportamento da tenere, in sede di dichiarazione, laddove l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti ha raggiunto il limite del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.

Il dubbio, posto all’attenzione del Fisco, è sorto in relazione a una sentenza della Cassazione che accoglie la tesi secondo cui “l’importo limite del 5% deve essere raffrontato con l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti, comprendente tutti gli accantonamenti (civilistici) al fondo svalutazione crediti e non solo l’ammontare dedotto”.

Nel fornire la risposta, l’Agenzia, in primo luogo, focalizza l’attenzione sui “crediti” ricordando che questi soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore; circostanza questa che ne influenza anche la valutazione in bilancio.

Al riguardo, sul piano fiscale, sono state previste le seguenti specifiche disposizioni:

  • l’articolo 101, comma 5, del Tuir indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, le perdite derivanti dalla mancata esigibilità dei crediti, divenuta “definitiva”;
  • l’articolo 106 del Tuir stabilisce una deducibilità forfettaria degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”.

Nello specifico, per le imprese industriali, l’articolo 106 del Tuir stabilisce un doppio limite:

  • le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti;
  • la deduzione però non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

Ciò detto, tenuto conto che il quesito oggetto dell’interpello verte proprio sulla disposizione che prevede la deducibilità limitata delle svalutazioni dei crediti (non assicurati) delle imprese industriali, l’Agenzia ribadisce quanto già sostenuto nella circolare 26/E/2013 e nelle istruzioni al modello Redditi SC ossia che:

  1. il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti – necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa – deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
  2. se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell’esercizio l’eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo.

Tali conclusioni – sottolinea l’Agenzia – non sono in contrasto con quanto sostenuto dalla Cassazione nell’ambito della sentenza n. 13458/2015 richiamata dall’istante e, pertanto, non è rinvenibile nel contesto attuale un orientamento giurisprudenziale consolidato “in contrasto” con le conclusioni sopra evidenziate.

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