6 Luglio 2017

Recesso da soggetti Irpef: il costo fiscale della quota

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Nel comparto delle società personali, relativamente al versante fiscale, l’articolo 20-bis del Tuir disciplina l’effetto del recesso di un socio da un soggetto trasparente ed è rubricato “Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le modalità di calcolo del valore fiscalmente riconosciuto della quota del socio recedente.

L’articolo 20-bis del Tuir si caratterizza:

  • per una regola di qualificazione del reddito propria;
  • per un rinvioall’articolo 47 del Tuir per le regole di quantificazione della base imponibile.

In particolare, il reddito imponibile emergente in capo al socio che recede è dato dalla differenza tra i seguenti due valori:

  • valore delle somme o dei beniattribuiti;
  • valore fiscale della partecipazione.

In merito al primo parametro, va ricordato che il socio che recede ha normalmente diritto ad una liquidazione in denaro; pertanto, non si determinano problemi di conteggi.

Il secondo parametro da considerare è il costo fiscalmente riconosciuto della quota di partecipazione del socio che recede. Tale parametro è determinato secondo le indicazioni dell’articolo 68, comma 6, del Tuir, il quale prevede che:

  • rilevi il costo o il valore di acquistoassoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi (nel caso di sottoscrizione ci si riferisce al valore nominale);
  • nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione (che coincide con la frazione di patrimonio netto dell’ultimo bilancio regolarmente approvato);
  • nel caso di acquisto per donazionesi assume come costo il costo del donante;
  • il costo, poi, va aumentato e diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputate al socio, e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente.

Si noti che il particolare meccanismo di determinazione del valore della partecipazione in società di persone richiede una sorta di “censimento” sin dall’origine della sottoscrizione, proprio per il fatto che l’onere della documentazione del costo grava sul contribuente stesso.

Si veda il seguente esempio di calcolo. Il Sig. Mario Rossi ha sottoscritto nel 2008 una quota di partecipazione in una Snc dalla quale intende ora recedere nel corso del 2017. Si deve determinare il costo fiscalmente riconosciuto di detta partecipazione.

Valore del capitale di pertinenza di Mario Rossi 3.000,00
Redditi imputati per trasparenza dal 2008 al 2016 160.000,00
Perdite imputate per trasparenza dal 2008 al 2016 -5.000,00
Prelevamenti per utili conseguiti -128.000,00
Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 30.000,00

Si badi che gli addendi non sono tra loro omogenei; infatti, ad una prima dimensione fiscale (utili e/o perdite) se ne contrappone un’altra di ambito civilistico (prelievi).

Appare chiaro che ove la società fosse stata costituita 30 anni or sono, risulterebbe difficoltoso riuscire a ricostruire l’intera evoluzione dei valori; tuttavia, non si possono applicare limitazioni all’analisi, salvo giungere alla “amara” conclusione che talvolta si è solo in grado di documentare il valore di sottoscrizione della quota.

Peraltro, il calcolo sopra descritto si complica enormemente se la società partecipata adotta il regime di contabilità semplificata.

In tal caso, infatti, manca qualsiasi sorveglianza in merito alla “variabile” dei prelevamenti; in forza dell’onere, gravante sul contribuente, di documentare il costo della partecipazione, non si può che giungere alla conclusione che si applicherà la presunzione, peraltro insita nel codice civile, in forza della quale gli utili sono normalmente distribuiti, salvo diversa decisione.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna