23 Giugno 2016

La qualifica di “socio” ai fini dell’assegnazione agevolata

di Leonardo Pietrobon
Scarica in PDF

Sotto il profilo soggettivo il comma 115 dell’articolo 1 L. n. 208/2015 stabilisce che la procedura di assegnazione agevolata è riservata ai soggetti che assumono la qualifica di socio. In particolare, la citata disposizione normativa prevede che i soci beneficiari della disposizione in commento devono risultare “iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”.

Da quanto sopra riportato emerge che i destinatari dell’assegnazione possono essere:

  1. sia soci persone fisiche e sia soci società;
  2. soci residenti e anche soci non residenti.

Di conseguenza, dal punto di vista soggettivo, la norma non prevede alcuna particolare limitazione, bensì pone “semplicemente” il rispetto di alcune condizioni temporali legate alla qualifica di socio. In particolare, i destinatari dell’assegnazione sono i soggetti che:

  • rivestono la qualifica di socio al momento dell’assegnazione del bene;
  • risultano iscritti nel libro soci, se previsto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero entro il 31 gennaio 2016 in base ad un titolo di trasferimento avente data certa antecedere al 1° ottobre 2015.

Con riferimento alla prima condizione – qualifica di socio alla data di assegnazione – è utile far presente quindi che un soggetto “socio” al 30 settembre 2015 ma non più socio al momento dell’assegnazione (2016) non può beneficiare dell’assegnazione agevolata.

Sig. Mario Rossi

Socio al 30.9.2015 in Alfa S.r.l.

Socio di Alfa S.r.l. alla data di assegnazione in Alfa S.r.l.

Procedura di assegnazione agevolata ammessa

50%

0%

No

Sul punto l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 26/E/2016 afferma che la norma agevolativa, tuttavia, non richiede il possesso ininterrotto della partecipazione dal 30 settembre 2015 alla data di assegnazione, lasciando intendere, quindi, che l’analisi delle condizioni soggettive e temporali va eseguita in modo “fotografico”, verificando la condizione alle specifiche date indicate (30.9.2015 e data di assegnazione).

La procedura di assegnazione risulta ulteriormente applicabile anche nel caso in cui, in data successiva al 30.9.2015, la compagine societaria della società assegnataria sia mutata. In tal caso, tuttavia, la procedura di assegnazione è ammessa con esclusivo riferimento ai soci alla data del 30 settembre 2015.

A titolo esemplificativo si riporta le seguente situazione.

Alla data del 30 settembre 2015 la società Alfa S.r.l. è partecipata al 50% dal socio Sig. Mario Rossi e per il residuo 50% dal socio Sig. Giuseppe Verdi. In data 3 marzio 2016, il Sig. Mario Rossi cede il 20% della sua partecipazione in Alfa S.r.l. al Sig. Bruno Neri, di conseguenza, alla data di assegnazione, la compagine sociale della società Alfa S.r.l. e la procedura di assegnazione agevolata è ammessa secondo la seguente tabella riepilogativa:

Alfa S.r.l. alla data del 30.9.2015

Alfa S.r.l. alla data dell’assegnazione

Possibilità di assegnazione agevolata

Mario Rossi

50%

Mario Rossi

30%

Si

Giuseppe Verdi

50%

Giuseppe Verdi

50%

Si

Bruno Neri

Bruno Neri

20%

No

La percentuale di partecipazione al capitale sociale, da assumere a riferimento ai fini del calcolo della quota di patrimonio netto attribuita al socio, destinatario dell’assegnazione agevolata, è quella risultante al momento dell’assegnazione stessa. Nel caso dell’esempio riportato è rappresentata dal 30% per il Sig. Mario Rossi e dal 50% per il Sig. Giuseppe Verdi.

Un’ulteriore questione affrontata dall’Agenzia delle entrate riguarda l’assunzione della qualifica di socio per effetto di atto successorio in data successiva al 30 settembre 2015. Su tale aspetto la circolare n. 26/E/2016 afferma che il subentro dell’erede nella qualità di socio, a seguito di accettazione dell’eredità, non è di ostacolo alla fruizione dell’agevolazione in esame, in quanto la successione non rappresenta un trasferimento volontario della partecipazione.

A titolo esemplificativo, la compagine sociale della società Alfa S.r.l. alla data del 30 settembre 2015 risulta essere composta per il 50% dal socio Sig. Mario Rossi e per il residuo 50% dal socio Sig. Giuseppe Verdi. In data 15 aprile 2016 per effetto della morte del Sig. Mario Rossi subentra il Sig. Bruno Neri, la procedura di assegnazione è ammessa secondo la seguente tabella riepilogativa.

Alfa S.r.l. alla data del 30.9.2015

Alfa S.r.l. alla data dell’assegnazione

Possibilità di assegnazione agevolata

Mario Rossi

50%

Mario Rossi (de cuius)

No

Giuseppe Verdi

50%

Giuseppe Verdi

50%

Si

Bruno Neri

Bruno Neri (erede)

50%

Si

Infine, nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà.