13 Giugno 2017

Esenzione agricola dall’Irpef per il triennio 2017-2019

di EVOLUTION
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L’imprenditore agricolo è definito come colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.
Al fine di approfondire gli aspetti legati all’imposizione diretta di questa figura professionale, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma nello specifico sulla esenzione dall’Irpef prevista dalla legge di Stabilità per il 2017 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

L’imprenditore agricolo produce, in linea di massima, un reddito agrario che, ai sensi dell’articolo 32 Tuir, è definito come la “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.

Importante limitazione posta dall’articolo 32 Tuir è quella per cui tali redditi si considerano agrari e quindi determinati su base catastale fintantoché non superino “i limiti della potenzialità del terreno”.

L’eventuale eccedenza di reddito non concorre più su base catastale ma in quanto reddito di impresa in base a costi e ricavi.

Determinano, nel rispetto della potenzialità dei terreni, sempre un reddito su base catastale:

  • l’imprenditore agricolo (articolo 2135 cod. civ.);
  • il piccolo imprenditore agricolo (articolo 2083 cod. civ.);
  • la società semplice ed
  • l’ente non commerciale.

Al contrario, possono determinare il reddito su base catastale previa opzione:

  • le società di persone commerciali;
  • le Srl e
  • le cooperative,

che sono società agricole ai sensi del D.Lgs. 99/2004.

L’articolo 1, comma 44, della L. 232/2016, stabilisce che “per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”. Come si evince dalla relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, trattasi di una norma introdotta al fine di sostenere, in un periodo di notevole crisi, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

In pratica, si prevede, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

L’agevolazione:

  • trova applicazione per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari;
  • non trova applicazione, invece, per i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate al fine di delimitare con certezza l’ambito soggettivo dell’agevolazione. Il chiarimento era necessario soprattutto per capire se l’esenzione riguarda anche le società semplici.

Ebbene, la circolare 8/E/2017 ha chiarito che rientrano nell’agevolazione anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna