8 Maggio 2019

Vincoli della riserva da iscrizione al fair value di attività in sede di FTA

di Fabio Landuzzi
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Nel recente Caso n. 3/2019 Assonime affronta un tema che, seppure poco trattato in dottrina, può assumere interesse per le società ed i loro soci ove si rendesse necessario disporre della riserva formata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. First Time Adoption – FTA) in corrispondenza della iscrizione al fair value di attività materiali, in sostituzione del loro costo.

Tale riserva, infatti, secondo quanto è previsto dall’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 38/2005, può essere ridotta solo secondo le prescrizioni poste dall’articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ., ossia con le stesse procedure e gli stessi vincoli della riduzione volontaria del capitale sociale.

Ciò significa che, stando ad una letterale applicazione del disposto normativo, tale riserva potrebbe essere ridotta e distribuita ai soci solo previa delibera dell’assemblea straordinaria, e non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla iscrizione della delibera al registro imprese per l’opposizione dei creditori; in caso di utilizzo della riserva per la copertura di perdite, non possono poi essere distribuiti utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente, con delibera assunta sempre dall’assemblea straordinaria.

Preso atto del presidio che la norma pone riguardo a questa riserva, la questione che si pone è se, mano a mano che le attività materiali iscritte al fair value in sede di FTA, e corrispondentemente alle quali è stata appunto iscritta tale riserva, vedono diminuire il loro valore in bilancio per effetto degli ammortamenti, delle svalutazioni oppure di atti realizzativi, si possa assumere che il suddetto vincolo gravante sulla riserva venga diminuito; in altri termini, l’interrogativo concerne la liberazione, o meno, della quota di riserva formata in sede di FTA per l’iscrizione al fair value di attività materiali mano a mano che dette attività producono ammortamenti e simili che diminuiscono i risultati economici degli esercizi e perciò, indirettamente, il patrimonio netto della società.

A questa domanda, Assonime fornisce una risposta affermativa giungendo alla conclusione secondo cui la riserva di cui si tratta potrà anno per anno ritenersi liberamente disponibile e distribuibile in corrispondenza della quota ammortizzata del maggior valore iscritto in sede di FTA per le attività materiali della società.

Da una parte, si osserva che è vero che, per questa riserva, il Legislatore ha scelto lo stesso regime previsto per le riserve di rivalutazione monetaria, configurate come una sorta di “quasi capitale”.

Tuttavia, in assenza di una previsione ad hoc, si ritiene equilibrato nel caso di specie dover coniugare i principi che disciplinano i saldi di rivalutazione con i canoni comuni che regolano la disponibilità e la distribuibilità delle riserve, così che la realizzazione dell’attivo – vuoi attraverso l’ammortamento, la svalutazione od il realizzo – determina la “liberazione” della riserva dai propri vincoli.

Nel caso delle riserve di rivalutazione monetaria, diversamente, si verifica una situazione fortemente atipica in cui il vincolo posto alla riserva permane anche laddove le plusvalenze vengano realizzate, proprio per via della loro origine assai particolare.

Nel caso della riserva derivante dalla iscrizione al fair value di attività materiali, invece, la ratio del vincolo risiede nella volontà di non consentire la distribuzione ai soci di utili non realizzati, sì che il rinvio tecnico è compiuto alla disciplina della riserva di rivalutazione monetaria, la cui regolamentazione deve essere però adattata al caso di specie.

Infatti, anche in ambito Oic, per le riserve iscritte a seguito della deroga ex articolo 2423, comma 4, cod. civ., anch’esse in grado di abbracciare il caso della deroga al costo storico, è previsto un regime vincolato di distribuibilità, ma sempre corrispondente al valore del bene non ancora recuperato.

Lo stesso anche in ambito Ias – Ifrs, dove l’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 38/2005 stabilisce che le riserve indisponibili da fair value si riducono in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, e anche attraverso l’ammortamento.

Quindi, per le riserve indisponibili che si formano in sede di FTA vale il principio per cui mano a mano che la posta si “realizza”, o in altri termini “scende” sul conto economico dell’esercizio, si determina una corrispondente “liberazione” della riserva.

Per tali ragioni, conclude Assonime, pare convincente concludere che anche la riserva formata in sede di FTA, e riferita alla iscrizione al fair value di attività materiali, si consideri disponibile e distribuibile liberamente per la quota parte di ammortamento (o di svalutazione) che progressivamente riduce il valore dell’attività a cui essa si riferisce.

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