15 Marzo 2019

Triangolazione extra-Ue: adempimenti Iva e compilazione esterometro

di Clara PolletSimone Dimitri
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Analizziamo il caso di un operatore nazionale (IT – promotore dell’operazione) che acquista dei beni da un fornitore italiano (IT1), chiedendo la consegna della merce al proprio cliente finale extra-comunitario; la merce viene spedita direttamente dal fornitore IT1 in extra-ue, per ordine e conto del promotore dell’operazione.

I due soggetti passivi Iva coinvolti nella triangolazione, al verificarsi di determinate condizioni, possono fatturare l’operazione come non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. In primo luogo, affinché la triangolazione sia consentita, la spedizione deve essere curata dal primo cedente nazionale (IT1), in quanto trattasi di cessione all’esportazione rientrante nell’ambito della lettera a), del citato articolo 8; in altri termini, nell’esempio proposto, il promotore dell’operazione (IT) non deve entrare in possesso dei beni, ma si limita a conferire l’incarico al proprio fornitore IT1 di curarne il trasporto.

Tale triangolazione comporta distinti adempimenti per i due operatori nazionali coinvolti nell’operazione. In particolare, il primo cedente (IT1):

  • deve emettere fattura elettronica, non imponibile articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 nei confronti del cessionario IT,
  • ha l’onere di curare il trasporto e di verificare l’esportazione dei beni tramite visto uscire sulla bolletta doganale,
  • non dovrà trasmettere l’esterometro in quanto fattura ad un cessionario italiano.

Trattandosi, infatti, di operazione tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, la stessa deve obbligatoriamente essere gestita come fattura elettronica, da trasmettere al promotore dell’operazione tramite il Sistema di Interscambio, esponendo nel file fattura xml la natura operazione N3.

Il soggetto passivo IT (acquirente di IT1 e cedente di extra-ue) invece:

  • emette una fattura non imponibile articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 nei confronti del cliente extra-ue,
  • ha l’onere di provare la consegna nel Paese extra-ue,
  • inserisce l’operazione nell’esterometro in quanto fattura ad un cessionario extracomunitario.

Il promotore della triangolazione IT può comunque scegliere di trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura in formato elettronico, compilando il codice destinatario con il valore convenzionale XXXXXXX; il contribuente è esonerato dalla trasmissione dell’esterometro e la fattura estera elettronica in formato xml sarà considerata “originale”, da portare in conservazione elettronica (chiarimento fornito il 31 gennaio 2019 dall’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 2019). Si precisa che il cedente italiano trasmette, anche in questo caso, una copia cartacea (ad esempio pdf via mail) al proprio cessionario extra-ue.

Qualora il contribuente decida di inserire l’operazione nell’esterometro, sarà necessario compilare la “natura operazione” con il codice “N3” che corrisponde alle operazioni non imponibili, e il campo “tipo documento” con il valore “TD01”. La comunicazione mensile dei dati, in scadenza l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, è stata prorogata al 30 aprile 2019 (per i mesi di gennaio e febbraio) dal D.P.C.M. 27.02.2019, pubblicato nella GU Serie Generale n. 54 del 05.03.2019.

Si segnala che, nella relazione illustrativa alla L. 205/2017 viene circoscritto l’ambito oggettivo della comunicazione alle “operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali”; pertanto, parrebbero escluse dall’adempimento anche le esportazioni di merci fatturate come operazioni non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, per le quali viene emessa una bolletta doganale di esportazione.

Tale conclusione sembra coerente al dettato normativo dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, che dispone l’esclusione delle operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale anche se, nel nostro esempio, non viene registrata ai fini Iva una bolletta doganale ma la fattura di esportazione, a differenza di quanto avviene per le importazioni. Sul punto restiamo in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Entrambi gli operatori, inoltre, hanno l’onere di provare l’uscita della merce dal territorio unionale, pena il recupero dell’Iva e l’applicazione delle sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta non applicata (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997); in altri termini, entrambe le fatture dovranno essere indicate nella dichiarazione doganale di esportazione.

La regolare conclusione dell’operazione di esportazione, anche triangolare, e quindi la prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, richiesta ai fini del riconoscimento della non imponibilità Iva, è consultabile dai soggetti interessati sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, nell’apposita sezione denominata “tracciamento di movimenti di esportazione o di transito“, digitando il numero identificativo della dichiarazione (MRN – Movement Reference Number). Dal controllo dell’interrogazione deve risultare l’apposito messaggio “uscita conclusa”.

I principi di revisione nazionali