2 Dicembre 2022

Tassazione delle criptovalute e Legge di bilancio 2023 – parte prima

di Greta Popolizio
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Come noto, non esisteva fino ad oggi una specifica normativa fiscale in tema di redditi derivanti da criptovalute e più in genere da cripto-attività.

Il disegno di Legge di Bilancio 2023 pone rimedio alla lacuna normativa stabilendo ora i criteri di tassazione e talune disposizioni che potremmo definire di transizione e regolarizzazione di questa nuova fattispecie di redditi imponibili.

Emergeranno senza dubbio alcune criticità nell’ambito interpretativo ed applicativo delle nuove disposizioni; ma per il momento esaminiamo le principali novità normative.

AI fini Irpef viene prevista la tassazione delle plusvalenze o altri redditi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivitàcostituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”.

Viene prevista una soglia minima di 2.000 euro per periodo di imposta, al di sotto della quale non hanno rilevanza le plus-minusvalenze “globali” dell’anno, determinate mediante somma algebrica di tutti i risultati positivi e negativi delle operazioni in cripto del periodo.

Qualora dalla somma algebrica emerga una plusvalenza superiore al limite di 2.000 questa è imponibile, nel caso invece di minusvalenza superiore a tale soglia, è riportabile negli anni successivi, non oltre il quarto,  purché indicata in dichiarazione dei redditi.

Si sgombra quindi il campo dalla linea interpretativa che voleva assimilare tali plusvalenze a quelle derivanti da valute estere, con relativo limite alla tassabilità rappresentato dalla giacenza media di 51.645,69 euro per più di sette giorni lavorativi consecutivi.

Ora il limite di rilevanza è determinato con specifico riguardo all’ammontare del risultato annuale del trading in cripto.

Viene esplicitamente esclusa la rilevanza delle operazioni di permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Si dovrà dunque capire nel prossimo futuro quali siano le permute “imponibili” e quali quelle escluse da imponibilità.

Lascia inoltre parecchi dubbi la previsione di imponibilità delle plusvalenze derivanti da “detenzione”, poiché non sembra potersi rinvenire una ipotesi di “realizzo” e quindi di emersione di reddito nel concetto di detenzione.

È prevista la possibilità di ottenere riconoscimento alle minusvalenze realizzate fin qui, o meglio fino all’entrata in vigore della nuova disposizione normativa, determinate con i “vecchi” criteri di cui alle lett. c-ter) e c-quater) dell’articolo 67, comma 1, Tuir.

Per l’applicazione di questa previsione occorrerà attendere indicazioni operative.

Il legislatore si premura poi di specificare che “il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero”.

Si ritiene prevedibile che sul tema della documentazione probatoria del “costo di carico” della cripto-attività si solleveranno parecchi dubbi.

Chi frequenta il mondo del trading in criptovalute solitamente opera transazioni di permuta tra cripto e cripto, per cui rintracciare il costo originale di una data quantità di criptovaluta al momento della cessione può presentarsi tutt’altro che semplice e tutt’altro che facile da dimostrare in modo certo e preciso.

Forse per tale motivo o forse per attrarre allo scoperto i fortunati possessori di Bitcoin – acquistati a poco prezzo – viene anche prevista la possibilità di rivalutare le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, mediante pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 14%.

L’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore normale – ai sensi dell’articolo 9 Tuir – dovrà essere versata entro il 30 giugno 2023 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con conteggio di interessi al 3% annuo, a partire dal 30 giugno 2023.

Si noti però che il valore così rivalutato non potrà costituire fondamento per l’emersione di minusvalenze “riportabili” ai sensi delle nuove disposizioni; in sostanza la rivalutazione potrà ridurre le plusvalenze in corso di formazione ma non generare minusvalenze.