2 Dicembre 2022

Saldo Imu 2022 alla cassa

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il prossimo 16 dicembre i possessori di immobili presenti sul territorio dello Stato sono tenuti a versare il saldo Imu 2022. Per possessori devono intendersi il proprietario nonché il titolare del diritto reale di usufrutto, abitazione, uso, superficie ed enfiteusi. Sono altresì soggetti passivi ai fini dell’Imu:

  • il locatario degli immobili in leasing;
  • il concessionario, per le aree demaniali oggetto di concessione;
  • il genitore assegnatario della casa familiare per effetto del Provvedimento del Giudice, che attribuisce ai fini Imu il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Ogni singolo possessore di un determinato immobile è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, dovendo dunque tener conto delle specifiche condizioni soggettive e oggettive che lo riguardano.

L’abitazione principale classificata in una categoria diversa dalla categoria A1, A8 e A9, nonché le relative pertinenze, sono esenti dall’Imu. Laddove invece l’abitazione principale fosse accatastata in A1, A8 o A9, sarebbe applicabile l’Imu, sebbene con l’aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di 200 euro.

Affinché possa parlarsi di abitazione principale devono sussistere 2 requisiti: la residenza e la dimora abituale del proprietario e dei componenti del nucleo familiare.

Con riferimento al caso dei coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in 2 abitazioni diverse, tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha stabilito:

  • l’illegittimità della normativa Imu, laddove limita l’esenzione dall’imposta prevista per l’abitazione principale al solo fabbricato in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente;
  • che, quindi, i coniugi possono scegliere per quale immobile fruire dell’esenzione prevista per l’abitazione principale, a prescindere dal Comune di ubicazione degli immobili.

Ne deriva che ciascun coniuge può fruire, per l’abitazione in cui risiede e dimora abitualmente, dell’esenzione (o comunque delle agevolazioni) Imu prevista per l’abitazione principale, senza che assuma rilevanza la residenza e la dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare. Pertanto, laddove il marito risieda e dimori abitualmente a Verona, mentre la moglie risieda e dimori abitualmente a Treviso, non sarà dovuta alcuna Imu per le 2 abitazioni.

Sempre in tema di abitazione principale, il singolo Comune ha facoltà di considerare tale il fabbricato posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreché l’immobile risulti non locato. Invece, non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dagli italiani non residenti iscritti all’Aire e pensionati; questi soggetti possono, al più, beneficare in alcuni casi di uno sconto dell’imposta dovuta. In particolare, esclusivamente per l’anno 2022, l’Imu dovuta per l’unica unità immobiliare non locata e non data in comodato posseduta in Italia da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia, è ridotta del 62,5%.

In tema di determinazione dell’Imu, sono confermare anche per l’anno 2022 le seguenti riduzioni:

  • del 25%, per gli immobili concessi in locazione a canone concordato;
  • del 50%, per gli immobili “vincolati” di interesse storico o artistico;
  • del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • del 50%, per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli nel rispetto di specifiche condizioni già previste in passato.

La base imponibile deriva dal prodotto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il moltiplicatore associato alla categoria catastale dell’immobile.

Categoria catastale Moltiplicatore
A (salvo A10), C2, C6 e C7 160
B, C3, C4 e C5 140
A10 e D5 80
D (salvo D5) 65
C1 55

Laddove si tratti:

  • di terreni agricoli non esenti, il reddito dominicale rivalutato del 25% va moltiplicato per 135;
  • di aree fabbricabili rileva il valore venale al 1° gennaio del 2022;
  • di fabbricati di categoria D privi di rendita e distintamente contabilizzati, si utilizzano i valori contabili aggiornati per il 2022 con i coefficienti approvati dal Mef con il decreto 9 maggio 2022.

La seconda rata dell’Imu da versare entro il 16 dicembre 2022 rappresenta il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno; pertanto, è calcolata a conguaglio, avendo riguardo le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro lo scorso 28 ottobre.

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, tramite:

  • il modello F24 (ordinario o semplificato) o
  • il bollettino c/c postale.