Piante officinali in attesa dei decreti

L’articolo 2135, cod. civ. prevede, tra le attività qualificanti l’imprenditore agricolo, la coltivazione del fondo, senza effettuare alcuna distinzione in merito alla tipologia di pianta coltivata. La riforma del 2001, come noto, da un lato ha ampliato il concetto di fondo e dall’altro ne ha ridotto il ruolo, che da imprescindibile diviene potenziale;infatti, è previsto…

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È attività agricola la coltivazione di piante officinali

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, D.Lgs. 75/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018 “La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile”. Tali attività, come previsto dal successivo articolo 2, possono essere esercitate dall’imprenditore agricolo senza bisogno…

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