7 Novembre 2019

Piante officinali in attesa dei decreti

di Luigi Scappini
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L’articolo 2135, cod. civ. prevede, tra le attività qualificanti l’imprenditore agricolo, la coltivazione del fondo, senza effettuare alcuna distinzione in merito alla tipologia di pianta coltivata.

La riforma del 2001, come noto, da un lato ha ampliato il concetto di fondo e dall’altro ne ha ridotto il ruolo, che da imprescindibile diviene potenziale;infatti, è previsto che le attività cosiddette agricole ex se debbano solo potenzialmente essere svolte sul fondo, senza quindi prevederne l’obbligatorietà.

Due precisazioni sono doverose: tale affermazione ha una portata limitata al contesto civilistico, inoltre, la potenzialità presuppone che si consideri quale agricola un’attività che comunque un legame con il terreno lo mantiene.

La potenzialità è posta quale argine onde evitare che venga meno il concetto di agrarietà quale attività esercitata potendo sfruttare le potenzialità del fondo.

Esemplare in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12394/2017 che, sebbene incentrata sulla competenza o meno della sezione specializzata in merito a una diatriba su un contratto di locazione, ricorda come, per poter definire come agricola un’attività debba sempre sussistere una “connessione” seppur potenziale con il fondo.

Tra le attività di coltivazione del fondo vi rientrano a pieno titolo anche quelle relative alla piante officinali quali la lavanda o il timo; questa tipologia di attività, purtroppo, come spesso accade, è ancora in attesa di una completa regolamentazione.

Con troppo entusiasmo era stato accolto il D.Lgs. 75/2018, con il quale è stata introdotta una disciplina specifica per la coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali: attività che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, si considera a pieno titolo quale agricola ex articolo 2135 cod. civ..

L’elemento innovativo consiste nel delimitare quali siano le attività che rientrano tra quelle cosiddette di prima trasformazione. Infatti, nella prassi, spesso risulta difficile individuare e delimitare compiutamente, anche in ragione di un continuo sviluppo della tecnica applicata all’agricoltura, quali possano considerarsi come tali.

In dottrina, prendendo spunto dalla legislazione comunitaria, ormai si è adottato il criterio per cui sono prime trasformazioni tutte quelle attività che, partendo da un prodotto agricolo, ne ottengono un altro parimenti classificabile quale agricolo.

Il problema, tuttavia, nasce da una mancata definizione di che cosa debba intendersi per prodotto agricolo, problema che si estende anche all’allevamento di animali.

Con il D.Lgs. 75/2018, invece, per una volta, il Legislatore è pragmatico e stabilisce che si considerano prima trasformazione tutte quelle attività indispensabili alle esigenze produttive e consistenti in “attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essicazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte.”. La norma prosegue precisando come rientrino sempre nella fase di prima trasformazione anche tutte quelle attività attuate per stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.

Le attività come sopra individuate, ai sensi dell’articolo 2, possono essere esercitate dall’imprenditore agricolo senza autorizzazione salvo alcune limitazioni relative alle piante destinate a scopo medicinale e alla produzione di sostanze attive vegetali, nel qual caso l’attività deve essere esercitata in accordo con il GACP (Good Agricultural and Collection Practice), nonché alle piante disciplinate dal D.P.R. 309/1990 come specificate in seguito.

Ma fin qui si è parlato di attività esercitabili senza delimitare l’ambito oggettivo delle stesse. Quali sono quindi le piante officinali?

E qui nascono i problemi.

L’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 75/2018 le circoscrive a:

  • piante, alghe, funghi macroscopici e licheni aventi caratteristiche medicinali, aromatiche e da profumo (sono le MAP “Medicinal and Aromatic Plants” estese), e
  • specie vegetali che, in ragione delle loro caratteristiche funzionali, possono essere utilizzate, anche a seguito di trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito nella normativa di settore.

Purtroppo, come spesso accade, l’individuazione puntuale di quali si considerino piante officinali è demandato a un decreto ministeriale, che doveva essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018, e quindi dal 20 dicembre 2018, ma di cui non si ha traccia.

Parimenti non si hanno notizie del decreto previsto dal successivo articolo 6 D.Lgs. 75/2018, con cui dovrebbero essere istituiti i registri varietali delle specie delle piante officinali, il cui scopo consiste nel valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione della singola specie.

Un peccato per un settore che necessita non solo di un aiuto e un sostegno economico ma anche di certezze che, al contrario, spesso mancano, creando una sorta di libero Stato dove non sempre vengono premiati quelli che dovrebbero.

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L’impresa agricola: profili civilistici e fiscali