29 Giugno 2018

È attività agricola la coltivazione di piante officinali

di Luigi Scappini
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, D.Lgs. 75/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018 “La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile”.

Tali attività, come previsto dal successivo articolo 2, possono essere esercitate dall’imprenditore agricolo senza bisogno di alcuna autorizzazione salvo alcune limitazioni relative alle piante destinate a scopo medicinale e alla produzione di sostanze attive vegetali, nel qual caso l’attività deve essere esercitata in accordo con il GACP (Good Agricultural and Collection Practice), nonché alle piante disciplinate dal D.P.R. 309/1990 come specificate in seguito.

Il decreto, che introduce il Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali recepisce la delega prevista dall’articolo 5 L. 154/2016 (meglio nota come Collegato agricolo) con cui, tra l’altro, viene dato mandato di organizzare un comparto come quello agricolo, caratterizzato da frammentazione normativa, per settori omogenei o per materie.

Le piante officinali vengono definite all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 75/2018 come:

  • le piante, alghe, funghi macroscopici e licheni aventi caratteristiche medicinali, aromatiche e da profumo. Si tratta della nozione comunitaria di MAP (Medicinal and Aromatic Plants) ampliata, e
  • le specie vegetali che, in ragione delle loro caratteristiche funzionali, possono essere utilizzate, anche a seguito di trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito nella normativa di settore.

Il Mipaaf, per completare il quadro normativo, dovrà poi adottare, nel termine di 6 mesi, l’elenco delle specie di piante officinali.

Tali piante, per effetto di quanto disposto dal successivo articolo 6, dovranno confluire nei registri varietali delle specie delle piante officinali, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione della singola specie.

Nel registro, le specie verranno classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione.

Il successivo articolo 6, comma 4, D.Lgs. 75/2018 specifica che gli oneri derivanti dall’attività finalizzata all’iscrizione al registro delle varietà vegetali restano in capo al richiedente.

Non tutte le piante officinali però vengono disciplinate dal presente Testo unico; infatti, il comma 6 dell’articolo 1 esclude espressamente la coltivazione e lavorazione di quelle che trovano la propria regolamentazione nel Testo unico di cui al D.P.R. 309/1990, relativo agli stupefacenti e sostanze psicotrope, per la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Il Testo unico non disciplina tutte le attività connesse alle piante officinali, escludendone la vendita al consumatore e tutte quelle attività successive alla prima trasformazione che trovano la propria regolamentazione nella disciplina di settore e restano escluse dall’assimilazione al settore agricolo.

Parimenti, il D.Lgs. 75/2018 non regolamenta le attività consistenti nella preparazione estemporanea a uso alimentare destinata al singolo cliente, vendita sfusa e non preconfezionata e costituita dalle piante tali e quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante.

È l’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 75/2018 a definire i limiti entro i quali si rientra in un’attività agricola, affermando come il risultato dell’attività di coltivazione o di raccoltapuò essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essicazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte”.

Il decreto precisa, inoltre, che nel concetto di prima lavorazione indispensabile alle esigenze produttive vi rientra “qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera”.

Infine, si sottolinea che la norma richiama anche alla mera raccolta di piante officinali spontanee, ragion per cui viene dato mandato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di disciplinarne il prelievo in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.

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