27 Maggio 2016

Super ammortamento per le auto deducibili al 20%

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione, che dà diritto a dedurre dall’Irpef/Ires la super quota di ammortamento, si applica anche ai mezzi di trasporto a motore per i quali è prevista la deduzione limitata al 20%, elevata all’80% per gli agenti o rappresentanti di commercio.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E di ieri recante indicazioni relative alle modalità di applicazione della disciplina del super ammortamento.

L’agevolazione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef (non dell’Irap), l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.

Ne possono beneficiare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La disposizione in argomento si applica anche ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.

Peraltro, nell’ipotesi di aziende condotte in affitto o in usufrutto, la maggiorazione, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, spetta solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del Tuir, calcola e deduce gli ammortamenti.

Diversamente, se le parti, derogando all’articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che sia il concedente il soggetto deputato al calcolo degli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo.

Un altro caso attiene all’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi. In queste circostanze, il comodante può beneficiare della maggiorazione, ma a condizione che i beni siano strumentali ed inerenti alla sua attività. Infatti, solo nel rispetto di questi requisiti, è legittima la deduzione delle relative quote di ammortamento (cfr. risoluzione n. 196/E/2008). In particolare, sul punto la circolare precisa che i beni devono essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi devono cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.

Occorre poi tener conto che la maggiorazione del 40 per cento compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Al riguardo, ai fini di verificare la spettanza del beneficio, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, per i beni mobili, rileva in linea generale la data della consegna o spedizione.

La circolare precisa che la regola si applica anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Pure in caso di acquisto dei beni in leasing, per verificare la spettanza dell’agevolazione, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario.

L’Agenzia ricorda come il momento di effettuazione degli investimenti non deve essere, però, confuso con il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Quest’ultimo decorre solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

Tra gli aspetti dubbi della disciplina ve ne erano alcuni legati ai veicoli

Sul tema, la circolare è chiara nel considerare rientranti nell’agevolazione anche i veicoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi – 20%, elevata all’80% per gli agenti o rappresentanti di commercio – e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione, pari a:

  • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
  • euro 4.131,66 per i motocicli;
  • euro 2.065,83 per i ciclomotori;
  • l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria.

Un altro aspetto dibattuto riguardava il meccanismo di calcolo della super quota delle auto. Attraverso alcuni esempi, l’Agenzia precisa che l’ammortamento deducibile va determinato:

  1. dapprima, calcolando la quota di ammortamento ordinariamente deducibile, in assenza quindi dell’agevolazione;
  2. poi, calcolando la super quota tenendo conto della maggiorazione ma nel limite massimo di rilevanza del costo di acquisto.

Al riguardo, la circolare esplicita i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione che, per effetto della maggiorazione del 40%, risultano incrementati fino a:

  • euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 36.151,98 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
  • euro 5.784,32 per i motocicli;
  • euro 2.892,16 per i ciclomotori.