16 Ottobre 2023

Sindaco e revisore nelle cooperative in cerca di chiarezza

di Alberto Rocchi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il tema del controllo interno nelle cooperative, dopo le modifiche intervenute con l’entrata in vigore definitiva del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), è particolarmente spinoso. Lo testimonia il fatto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è dovuto intervenire sull’argomento per ben tre volte, l’ultima con la Direttiva n. 0221466 del 5.7.2023.

Proviamo a sintetizzare. Occorre partire dall’articolo 2519 cod. civ., per il quale alle cooperative si applicano, come regola generale, le norme sulla società per azioni, in quanto compatibili. Tuttavia, dietro espressa previsione dell’atto costitutivo, i soci possono prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata sempre che ricorrano alternativamente i seguenti requisiti:

  • attivo dello stato patrimoniale non superiore a euro 1.000.000;
  • numero di soci cooperatori inferiore a 20.

Andiamo, quindi, a leggere l’articolo 2543 cod. civ. che prevede la nomina (obbligatoria) del Collegio Sindacale nelle cooperative (tutte), al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 2477, comma 2, cod. civ., ovverosia quando la cooperativa:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • supera per due esercizi uno dei seguenti limiti:
    • attivo dello stato patrimoniale euro 4.000.000;
    • ricavi delle vendite e prestazioni euro 4.000.000;
    • dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

Va ricordato che la normativa sulla società per azioni prevede la nomina del collegio sindacale (articolo 2400 cod. civ.) e l’obbligo di revisione legale dei conti (articolo 2409-bis cod. civ.). Pertanto, possiamo trarre una prima conclusione valida per le cooperative che adottano il modello Spa: per questo tipo di cooperative, è obbligatoria sempre la nomina del revisore, poiché previsto per le Spa, senza alcuna deroga contenuta in norme specifiche dettate per le cooperative. Diversamente, per effetto del citato articolo 2543 cod. civ., la nomina del collegio sindacale, pur essendo obbligatoria per le Spa, non lo è per le cooperative, se non al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 2477 cod. civ.: pertanto, solo al superamento dei limiti ivi previsti, sarà necessario nominare anche l’organo di controllo.

Se il quadro previsto per le cooperative Spa è piuttosto chiaro, altrettanto non può dirsi per quelle cooperative che adottano il modello Srl. In questo caso, infatti, occorre raccordarsi con la norma contenuta nell’articolo 2477, comma 1, cod. civ., ove viene prevista l’alternativa tra organo di controllo e revisore, con la possibilità di declinare entrambi nella forma monocratica. Questa disposizione sembra in conflitto con quella generalista delle cooperative, che prevede la nomina del collegio sindacale. Si potrebbe, pertanto, concludere che, nelle cooperative che “adottano” il modello Srl, al superamento dei limiti, di cui all’articolo 2477, comma 2, cod. civ., siano obbligatori entrambi i tipi di controllo: quello sulla contabilità e quello sulla gestione, sia pure affidabili, anche disgiuntamente, ad un organo a composizione monocratica. In effetti, a conclusioni simili erano giunte entrambe le Direttive del Ministero dell’11.4.2023 e dell’11.5.2023. E in realtà, alla luce delle norme richiamate, una simile interpretazione poteva anche essere plausibile. Tuttavia, il Ministero ha ritenuto di dover modificare il proprio orientamento con il citato provvedimento di Luglio (Direttiva n. 0221466 del 5.7.2023), sul presupposto che la posizione precedentemente assunta appare “immotivatamente discriminatoria”, in quanto vieta di fatto alle cooperative la possibilità di nominare il solo revisore legale.

Quindi, secondo l’ultima interpretazione Ministeriale, se la cooperativa adotta le norme delle Srl, al superamento dei limiti di cui all’articolo 2477 cod. civ., potrà nominare un organo di controllo o un revisore determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore.

La solida sponda costituita dall’interpretazione ministeriale mette questa lettura delle norme al riparo da contestazioni. Ma quali accorgimenti è consigliabile adottare per i sindaci/revisori che vengono nominati quali organi monocratici in cooperative?

Innanzitutto, va verificato che la cooperativa sia effettivamente legittimata ad adottare il modello Srl: occorre, pertanto, verificare non solo che siano rispettati i limiti quantitativi dell’articolo 2519, comma 2, cod. civ., ma che l’atto costitutivo preveda la possibilità di applicare le norme sulla Srl. Inoltre, al superamento dei citati limiti, occorre tempestivamente mutare modello e valutare le conseguenze sull’organo di controllo già nominato. Inoltre, occorre accertarsi anche che l’atto costitutivo preveda la possibilità dell’organo monocratico.