10 Marzo 2017

Il segreto professionale nell’ambito delle verifiche fiscali

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Ai sensi dell’articolo 52 D.P.R. 633/1972, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni deve essere sempre eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

È inoltre opportuno precisare che è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina:

  • per procedere, durante l’accesso, a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili,
  • per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.

Al fine di meglio comprendere il concetto di “segreto professionale” è necessario far riferimento all’articolo 220 c.p.p., in forza del quale non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:

  1. i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
  2. gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
  3. i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
  4. gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Nell’ambito delle professionalità di cui al punto d) possono essere richiamati:

  • sia i dottori commercialisti, in virtù dell’articolo 5, D.Lgs. 139/2005, il quale prevede l’obbligo del segreto professionale per gli iscritti all’Albo, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti,
  • sia i consulenti del lavoro, stante le previsioni di cui all’articolo 6 L. 12/1979.

Giova tra l’altro sottolineare che la violazione del segreto professionale è penalmente sanzionata in capo al professionista ai sensi dell’articolo 622 c.p., il quale prevede la reclusione fino ad un anno o la multa da lire sessantamila a un milione per chi rivela, senza giusta causa, il segreto di cui ha avuto notizia in ragione del proprio stato o ufficio, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento.

A seguito della violazione del segreto professionale potrebbero essere inoltre applicate sanzioni disciplinari, se previste dall’ordinamento professionale.

Pare quindi evidente che, in sede di verifica fiscale, il commercialista sia tenuto ad opporre il segreto professionale nel caso in cui i controlli si estendano ai documenti dei suoi clienti.

Ed infatti, le disposizioni di cui all’articolo 52 del D.P.R. 633/1972, in forza delle quali, come già anticipato, si rende necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria se il professionista eccepisce il segreto professionale, sono finalizzate a contemperare due opposte esigenze:

  • da un lato, la necessaria tutela del professionista, in capo al quale la legge riconosce specifici obblighi nei confronti dei suoi clienti,
  • dall’altro, il corretto svolgimento delle verifiche fiscali, che sarebbero altrimenti precluse nei confronti di tutti quei professionisti per i quali è previsto, nel nostro ordimento, il segreto professionale.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 8587 del 2 maggio 2016, l’eventuale illegittimità del provvedimento autorizzatorio può essere impugnata:

  • davanti al giudice tributario, se a seguito dell’autorizzazione è stato emanato l’atto impositivo,
  • davanti al giudice ordinario, se non è successivamente emanato alcun atto impositivo, oppure se è successivamente emanato un provvedimento non impugnato dal contribuente (con possibilità, ricorrendone i presupposti, di agire in via cautelare).

La Suprema Corte ha invece escluso la giurisdizione del giudice amministrativo, confermando, tra l’altro, anche la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6045 del 5 dicembre 2008.

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