24 Novembre 2016

Scuderie: IVA detraibile indipendentemente dal numero di cavalli?

di Fabio Garrini
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La Corte di Giustizia, con la recente causa C-432/15 del 10 novembre 2016 ha stabilito l’irrilevanza ai fini IVA dei premi al traguardo per le scuderie che fanno gareggiare i propri cavalli: questa posizione porta a sollevare dubbi sulla coerenza con le disposizioni comunitarie dell’articolo 44 L. 342/2000 che ammette al contrario la soggettività dell’imposta per le scuderie che possiedono almeno cinque cavalli. Ma porterebbe anche ad un diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti più generalizzato, che quantomeno non dipende sempre e comunque dal trattamento dei premi al traguardo.

L’assoggettamento ad IVA dei premi ippici

Ai fini Iva sono imponibili con aliquota ordinaria i premi corrisposti a soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, iscritti entro il mese di dicembre nell’apposito registro tenuto dall’UNIRE, e relativi a manifestazioni organizzate dalla stessa associazione, che controlla i requisiti per l’iscrizione.

Attraverso l’articolo 44, la L. 342/2000 ha introdotto una specifica previsione volta alla configurazione del presupposto soggettivo d’imposta, ai fini dell’IVA, in relazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzate dall’UNIRE. Come si legge nella C.M. 207/E/2000: “A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo, costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed il requisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’UNIRE.

Tali presupposti devono risultare da un apposito elenco, istituito presso l’UNIRE, che consente all’Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo.”

Rendendo imponibili le operazioni attive (inizialmente con applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, dal 2008 con applicazione dell’aliquota ordinaria, oggi al 22%), di conseguenza diviene detraibile per afferenza l’imposta assolta sulle spese che ineriscono tale attività.

Infatti, al contrario, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla C.M. 207/E/2000, gli allevatori e i proprietari che non hanno i requisiti per liscrizione, o che non si iscrivono all’elenco UNIRE, non possono applicare l’IVA sui premi ricevuti; di conseguenza, per questo aspetto svolgono attività non rilevante ai fini del tributo. Poiché tali soggetti effettuano operazioni non soggette ad IVA (a valle), non potrebbero operare la detrazione dell’IVA sugli acquisti sostenuti per l’attività ippica.

Quest’ultima posizione desta non poche perplessità posto che la norma pare finalizzata ad introdurre una presunzione di soggettività IVA per coloro che possiedono almeno 5 cavalli, ma non pare che si possa escludere il riconoscimento della soggettività sulla base delle generali previsioni di cui all’articolo 2 DPR 633/1972; in altre parole, se la scuderia presenta il requisito dell’organizzazione dell’attività comunque dovrebbe esservi soggettività IVA.

Più precisamente potremmo dire che tale previsione non riguarda tanto la soggettività passiva del contribuente, ma piuttosto la qualifica dei premi al traguardo come prestazioni di servizi che ricadono nell’ambito dei applicazione dell’IVA.

Per la Corte di Giustizia premi fuori campo IVA

La disciplina esaminata dalla Corte di Giustizia nella richiamata causa C-432/15 non riguarda tanto la soggettività IVA del contribuente, ma piuttosto la rilevanza o meno ai fini dell’imposta dei premi provenienti dalla partecipazione dei cavalli alla gara ippica; ad essere oggetto della controversia, infatti, è l’inclusione di tali somme nell’ambito delle prestazioni di servizi regolate dall’articolo 2 comma 2 lettera c) della direttiva 2006/112/CE.

La Corte di Giustizia UE ha concluso che la messa a disposizione di un cavallo da corsa da parte del suo proprietario, soggetto passivo IVA, all’organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso: “mettere un cavallo a disposizione per farlo partecipare ad una corsa ippica non comporti il versamento di alcun compenso per la partecipazione né di alcuna altra remunerazione diretta e solo i proprietari dei cavalli che hanno ottenuto un risultato utile al traguardo ricevano un premio, non si può ritenere che da tale messa a disposizione del cavallo scaturisca un effettivo corrispettivo.” Questo, precisa la sentenza, anche nel caso il premio sia determinato in anticipo.

Solo nel caso in cui l’organizzatore elargisca alla scuderia una remunerazione per la partecipazione del cavallo alla manifestazione, indipendentemente dal risultato, si configurerebbe un corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta.

La questione riguarda, di conseguenza anche il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. La Corte ha ammesso il diritto alla detrazione dell’IVA assolta nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle spese generali connesse alla sua attività economica, a condizione che le spese sostenute per ciascuna attività in causa presentino un nesso diretto e immediato con il complesso di tale attività. Situazione da verificare caso per caso.

Conclusioni

È stato segnalato sul punto come la richiamata sentenza porrebbe dubbi di legittimità comunitaria della previsione contenuta nell’articolo 44 della L. 342/2000. Questo senz’altro corrisponde al vero.

Ma in tale sentenza si legge come la detrazione non dipenda dall’assoggettamento ad IVA dei premi ma, piuttosto, dal nesso diretto all’attività di preparazione e partecipazione alle gare; questo accade appunto quando la partecipazione alle gare è un mezzo per promuovere l’attività economica della scuderia o per la vendita del cavallo stesso, che con la partecipazione potrebbe aumentare il proprio valore.

Possiamo quindi affermare che, indipendentemente dall’assoggettamento ad IVA dei premi, la detrazione è assicurata in tali situazioni; al contrario, la detrazione pare preclusa quando il fine della partecipazione alle gare è il conseguimento del premio al traguardo.

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Le operazioni intracomunitarie