28 Maggio 2024

Scissione scorporo: considerazioni sulla fiscalità della partecipazione ricevuta

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Dopo aver stabilito che, in caso di scissione scorporo di ramo di azienda la partecipazione acquisisce l’anzianità di detenzione della stessa azienda, restano da chiarire gli aspetti fiscali che si presentano, laddove oggetto della scissione con scorporo non sia un ramo di azienda, bensì singoli beni o singole partecipazioni.

Sul punto, interviene il decreto Ires (in corso di approvazione definitiva), con una previsione che prende le distanze da quanto era stato sostenuto in dottrina.

Prendiamo anzitutto il caso della scissione di singolo bene iscritto nelle immobilizzazioni della scissa, cioè il classico esempio del trasferimento di immobile.

In questo caso, secondo la previsione contenuta nella circolare Assonime n. 14/2023, la partecipazione dovrebbe acquisire gli stessi elementi caratterizzanti l’iscrizione in bilancio dei beni trasferiti; sicché, se viene scisso un immobile iscritto tra le immobilizzazioni della scissa, la partecipazione ricevuta in cambio dovrebbe ritenersi iscritta ab origine tra le immobilizzazioni finanziarie mentre, al contrario, se venisse scisso un insieme di beni merce (non rappresentanti un ramo di azienda), la partecipazione dovrebbe ritenersi iscritta nell’attivo circolante. Nel primo caso, sarebbe soddisfatto il requisito pex, nel secondo caso, invece, non sarebbe soddisfatto. Sul punto, prende le distanze il nuovo articolo 173, comma 15 ter, lett. d), Tuir (in corso di approvazione definitiva), stabilendo che le partecipazione ricevute dalla scissa, in cambio dei singoli beni trasferiti,  possono assumere i requisiti pex,  ma essi non vengono assegnati per legge, bensì devono essere maturati; quindi, pare di dover concludere che, a prescindere dalla modalità di iscrizione del bene scisso, la partecipazione avrà i requisiti pex se viene iscritta (come prima iscrizione) nell’attivo immobilizzato e sia detenuta per almeno un anno dopo aver eseguito la scissione. Resta da chiarire il caso della scissione di una pluralità di beni, non costituenti azienda, che siano stati iscritti in parte quali immobilizzazioni, in parte quali beni strumentali. Nella ricostruzione interpretativa proposta da Assonime (circolare n. 14/2023) si concludeva che l’unico criterio applicativo potesse essere quello della prevalenza; quindi, se fossero stati scissi beni immobilizzati per 1000 e beni merce per 500 la partecipazione avrebbe ricevuto lo status di iscrizione dell’attivo immobilizzato. Alla luce della diversa scelta assunta dal legislatore, sembra trovare soluzione, anche questo caso, poiché i requisiti pex della partecipazione sono separati dalle caratteristiche contabili dei beni scissi.

La seconda ipotesi di trattamento della partecipazione iscritta dalla scissa, si ha a fronte della scissione di singola/singole partecipazioni. Non siamo di fronte alla scissione di azienda, né alla scissione di singolo bene materiale: in tal caso, la partecipazione iscritta ex novo dalla scissa assume i requisiti pex, se essi erano detenuti dalla partecipazione trasferita alla beneficiaria. Il tutto “senza considerare il requisito dell’articolo 87 lett. a), Tuir, cioè l’“holding period”.  Quest’ultima previsione, inserita in questo contesto, sembra alludere al fatto che non viene ereditata l’anzianità di detenzione, eventualmente presente nella partecipazione scissa. Il punto, tuttavia, non è chiaro, e se questa fosse l’interpretazione corretta, parrebbe anche piuttosto illogico, nel senso che sarebbe sensato stabilire un principio di continuità su tutti i requisiti pex tra la partecipazione scissa e quella ricevuta in cambio.

Tornando al tema della scissione con scorporo di singolo bene (o di singoli beni), oltre alla questione della fiscalità delle partecipazioni ricevute dalla scissa, si pone un problema di fiscalità anche in capo alla beneficiaria, cioè come trattare i beni ricevuti. Sul punto, il decreto correttivo Ires è esplicito nel confermare la tesi della continuità contabile e, quindi, i beni iscritti nel bilancio della conferitaria assumono i valori contabili che presentavano in capo alla scissa alla data di efficacia della operazione di scissione. La tesi della continuità contabile è certamente l’opinione prevalente anche in dottrina, ma resta pur sempre da analizzare l’ipotesi della scissione con scorporo negativa, nella quale evidentemente non si può parlare di continuità contabile. Poniamo che la scissa trasferisca alla beneficiaria beni per un valore di 100 e passività per un valore di 150. I beni presentano plusvalenze latenti (e oggetto di perizia di stima redatta ai sensi dell’articolo 2343 cod. civ.) per ulteriori 100, sicchè il capitale effettivo scisso è pari a 200, a fronte di passività per 150. La beneficiaria si costituisce con un netto di 50 iscrivendo nell’attivo beni per 200 e passività per 150. La continuità contabile – invocata dal passaggio normativo poc’anzi citato (nuovo articolo 173, comma 15 ter, lett. b, Tuir) – porta a dire che il valore civilistico dei beni sia 200, ma quello fiscale sia 100. Sicché se essi fossero ceduti a 120 avremmo sì una minusvalenza contabile di 80, ma anche una plusvalenza fiscale di 20. Resta da capire se, in questa specifica situazione, sia possibile ipotizzare un riallineamento dei valori tramite imposta sostitutiva, di cui all’articolo 176, comma 3 ter, Tuir. È chiaro che l’ipotesi sarebbe limitata alla casistica della scissione di ramo di azienda (e non di singoli beni), ma nulla sembra ostacolarne l’applicazione; riassumendo, quindi, se viene scisso un ramo di azienda con valore negativo, l’azienda in capo alla beneficiaria mantiene il valore negativo, fatta salva la possibilità di eseguire, in capo alla beneficiaria, un riallineamento dei valori con imposta sostitutiva sui beni materiali strumentali e su quelli immateriali.

Completa il ragionamento sul passaggio dei beni, il tema della anzianità di detenzioni degli stessi in capo alla beneficiaria. Sul punto, non va mai dimenticato che la scissione con scorporo, come del resto tutte le scissioni, è un’operazione di successione universale, non una operazione realizzativa. Come tale, è logico aspettarsi che i beni trasferiti alla beneficiaria ereditino l’anzianità di detenzione che essi già detenevano in capo alla scissa. Così, infatti, si pronuncia il nuovo comma 15 ter, lett. c), articolo 173, Tuir, e ciò comporta conseguenze non trascurabili in caso di cessione. Infatti, per i beni strumentali sarà possibile beneficiare della rateazione delle plusvalenze; norma applicabile quando i cespiti ceduti sono detenuti da almeno tre anni dal cedente, anche se la cessione degli stessi avverrà da parte della beneficiaria, per esempio, il giorno dopo averli acquisiti tramite la scissione, ciò a condizione che la scissa possa provare di averli a sua volta detenuti da almeno tre anni.