31 Dicembre 2020

Sanzioni raddoppiate per investimenti in Svizzera anche se c’è lo scambio di informazioni

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Sempre più spesso capita agli operatori di dover gestire ravvedimenti operosi di quadri RW per investimenti esteri non dichiarati.

Salvo l’ipotesi di dichiarazione originaria omessa, in cui il ravvedimento è ormai precluso, se la dichiarazione originaria è stata presentata e sono ancora aperti i termini di accertamento, è possibile sanare irregolarità connesse al mancato monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, nonché il versamento delle rispettive sanzioni.

L’articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990 prevede che la violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1 (quadro RW), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 % dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Viene inoltre previsto che la violazione relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4.5.1999 e 21.11.2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata (dal 6 al 30 %).

In relazione, invece, ai periodi di accertabilità, la norma di riferimento per la prescrizione è costituita dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997 che stabilisce che l’atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

La norma va letta in combinato con l’articolo 12 D.L. 78/2009 secondo cui, nel caso in cui gli investimenti siano detenuti in Paesi paradisiaci, è previsto il raddoppio dei periodi di accertamento. Anche in questo caso, sono considerati paradisiaci i Paesi inclusi nel D.M. 04.05.1999 o D.M. 21.11.2001.

In estrema sintesi, la norma citata (articolo 12 D.L. 78/2009), stabilisce altresì che gli investimenti non dichiarati detenuti in Stati “privilegiati”, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte).

In sostanza, l’investimento estero è presunto essere reddito imponibile. In questo caso, le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative, ossia l’infedele e l’omessa dichiarazione, sono raddoppiate (comma 2, seconda parte), e per l’accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati (comma 2-bis).

Cosa accade, quindi, agli investimenti non dichiarati in Svizzera, dato che la stessa è però stata inclusa nel D.M. 04.09.1996, ad opera del D.M. 09.08.2016, che elenca gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (c.d. white list)?

I Paesi elencati nel D.M. 04.09.1996, ancorché considerati “white list, rilevano esclusivamente in relazione alla compilazione della colonna 9 del quadro RW, per i quali non è necessario indicare il picco in presenza di conti correnti, ed in relazione al monitoraggio in caso di titolarità effettiva, come ad esempio di partecipazioni in società estere per le quali non trova applicazione l’approccio “look through.

Tuttavia, la white list a nulla rileva in relazione alla qualifica di “Paese Black List” ai fini del calcolo delle sanzioni e delle annualità accertabili in ipotesi di ravvedimento del quadro RW, per i quali, invece, valgono sempre i D.M. 04.05.1999 e D.M. 21.11.2001, e la Svizzera è ancora inclusa nel D.M. 04.05.1999.