2 Marzo 2017

Rottamazione cartelle: i chiarimenti dell’INPS

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con il messaggio n. 824 del 24.02.2017, l’INPS è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti in merito alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, concentrando in special modo l’attenzione su due questioni:

  • in primo luogo, vengono chiarite quali sono le somme effettivamente dovute a seguito dell’accesso al beneficio, fornendo, nello specifico, istruzioni in merito alla debenza delle c.d. “somme aggiuntive”;
  • in secondo luogo, sono analizzati gli effetti dell’istanza di accesso alla definizione agevolata sul rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

Con riferimento al primo punto, l’INPS ricorda che la definizione agevolata delle cartelle comporta la falcidia degli importi affidati all’Agente della Riscossione a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, ma è comunque previsto l’integrale versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi.

Tutto ciò premesso, l’Istituto si sofferma sulla debenza degli importi dovuti a titolo di somme aggiuntive e di interessi dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni (dall’articolo 116, commi 8 e 9 L. 388/2000).

Somme aggiuntive e interessi di mora

Sono dovute dai soggetti che sono ammessi al beneficio della definizione agevolata?

a) Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è prevista l’irrogazione di una sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (la sanzione, però, non può essere superiore al 40% degli importi non pagati)

No

b) Nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, il datore di lavoro è chiamato al pagamento di una sanzione civile pari al 30 per cento, in ragione d’anno (anche in questo caso, però, la sanzione non può essere superiore al 60% degli importi non corrisposti)

No

c) Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste alle lettere a) e b), sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora

Sempre con il messaggio in commento, l’INPS analizza anche gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sulla verifica della regolarità contributiva.

Si ricorda, a tal proposito che la definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Fino al 31 maggio 2017, data entro la quale l’Agente della Riscossione deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, resta sospesa l’attività esecutiva, ma la norma nulla prevede in merito al ruolo dell’ente impositore.

Considerato quindi che, da un lato il contribuente continua a rimanere debitore delle somme fino alla data di effettivo pagamento, e, dall’altro la norma nulla dispone, l’Istituto, supportato anche dal positivo parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha ritenuto che non possa essere attestata la regolarità contributiva a seguito della mera presentazione dell’istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

L’Istituto giunge invece a conclusioni diverse analizzando i casi in cui era già stata presentata istanza di rateazione alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016.

In questi casi, infatti, è possibile attestare la regolarità contributiva fino alla eventuale revoca della dilazione concessa.

Pare utile a tal proposito ricordare che restano sospese, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati dall’Agente della Riscossione.

In considerazione di quanto appena esposto, una possibile soluzione, tra l’altro richiamata anche in un comunicato apparso sul sito internet dei Consulenti del lavoro, potrebbe essere la seguente:

  • presentare istanza per la rateizzazione e pagare la prima rata;
  • sospendere successivamente i versamenti (in quanto è prevista la sospensione di tutte le rate scadenti nel 2017);
  • presentare istanza per la definizione agevolata delle cartelle.

Ricorrendo a questa procedura, ovviamente, sarà necessario pagare una rata della rateazione concessa (e le sanzioni, interessi e somme aggiuntive ivi comprese saranno “perse”, non potendo essere chieste a rimborso), ma sarà comunque possibile avere un DURC positivo fino alla data di accesso al beneficio.

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La rottamazione e la gestione delle cartelle di pagamento