31 Gennaio 2017

Rottamazione cartelle: le risposte di Equitalia ai commercialisti

di Raffaele Pellino
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In occasione di un tavolo tecnico tenutosi con l’ODCEC di Roma, Equitalia ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità applicative della c.d. “rottamazione“ dei ruoli, rispondendo ad una serie di quesiti raccolti dallo stesso ODCEC e da altri ordini territoriali.

Le indicazioni fornite sono esposte nella seguente tabella di sintesi.

QUESTIONE CHIARIMENTO
1. Può accedere alla rottamazione chi è  decaduto da precedente rateizzazione?

Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31/12/ 2016.

Pertanto, il contribuente decaduto prima di tale data (24/10/2016) può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.

2. Contribuente che presenta l’istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto da Equitalia ma proseguire nel rateizzo a suo tempo concordato Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.  A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.
3. Accertamento con adesione: la prima rata che scade il 14/12 non viene pagata e l’ufficio emette avviso di accertamento entro il 31/12/2016. Tale avviso è rottamabile se non viene “affidato” a Equitalia entro il 31/12?

Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi (ruoli, Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate/Dogane e Monopoli, Avvisi di addebito emessi dall’INPS) affidati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Per carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 321/1999 (Per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo).

4. Modello DA1 e delega presentata a mezzo Pec Il modello DA1 prevede una sezione da compilare nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente. La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo. Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato. La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente. Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.
5. Equitalia, pur ricevendo richiesta di rottamazione, in caso di richieste di enti pubblici prima del pagamento delle fatture procede con pignoramento. Questa procedura rende impossibile aderire alla rottamazione. Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.  Pertanto, nel caso di specie, se siamo in presenza di verifica di inadempienza ai sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973 e conseguente pignoramento terzi delle somme di cui alla verifica, non si procede allo svincolo della fattura in quanto trattasi di fase avanzata del procedimento.
6. Debiti iscritti a ruolo presso AMA e domanda di rottamazione

Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 26 del D.Lgs. 46/1999, l’Ama non ha mai autorizzato Equitalia alla rateazione dei carichi iscritti a ruolo.

Per effetto di ciò, la società emette dei piani in proprio che prevedono la dilazione della sola imposta con conseguente sospensione del carico fino al pagamento integrale delle somme ed il pagamento in unica soluzione delle sanzioni ed interessi che non sospende.

Il contribuente – in questi casi – può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.

7. Presentazione modello DA1  per la rottamazione di più cartelle dello stesso cliente tra cui un avviso dei Monopoli

Il contribuente può presentare entro il 31/03/2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli. Essendo esclusi dall’ambito applicativo i soli carichi relativi a:

  • risorse tradizionali della Comunità europea;
  • somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna:

non si ravvisano elementi ostativi alla presentazione della dichiarazione di adesione per le sanzioni collegate all’avviso dei Monopoli.

8. Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate. Aderendo all’adesione potrebbe stornare anche degli interessi di mora Sì, è possibile aderire.
9. Può presentare istanza un curatore fallimentare? Sì. Nell’ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.
10. Per un contribuente con una rateazione in corso, è sufficiente, per accedere alla rottamazione, pagare le sole 3 rate di ottobre-dicembre 2016 oppure l’intero debito scaduto. No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016
11. Una società ha in corso una dilazione di un avviso di addebito INPS. La società non ha pagato 3 rate non consecutive nel periodo novembre 2015-settembre 2016 e ha pagato le rate del periodo 01/10 – 31/12/2016 in ritardo.
Può accedere alla definizione agevolata?
No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.
12. Le rate scadenti nel periodo 1/10-31/12/2016 devono essere in regola con i pagamenti a quale data? Entro il 31 marzo 2017, deve risultare saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. In caso di pagamento tardivo dovranno essere versati gli interessi di mora relativi al tardivo versamento delle rate.
13. Un titolare di partita Iva che ha iscritti a ruolo contributi Inps vuole aderire alla rottamazione. Dopo quanto tempo avrà il DURC con esito positivo?

Per quanto concerne gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione per carichi previdenziali, si precisa che la decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell’INPS.

A seguito di istanza di un contribuente, l’Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero del Lavoro al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame.

Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare, per il quale il contribuente non ha attivato nessuna forma di regolarizzazione prevista dalla normativa (pagamento oppure dilazione), il DURC sarà irregolare.

14. In data 17/10/2016 è stato accolto il piano di dilazione richiesto; la prima rata scadeva il 10/11/2016 ma in data 07/11/2016 si è provveduto a fare richiesta di rottamazione. Né la prima rata né le successive rate sono state versate. Tale comportamento è corretto? Il contribuente è tenuto al pagamento delle rate di novembre e dicembre 2016. Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.
15. Si chiede conferma che per il curatore fallimentare è possibile accedere alla rottamazione di ruoli e cartelle esattoriali iscritte nello Stato Passivo già approvato. Sì. Nell’ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.
16. Quale comportamento deve attuare il contribuente che decide di rottamare una o più cartelle rientranti in una rateazione in corso formata da 10 cartelle? Il contribuente continua a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i RAV relativi a tutto il piano di dilazione ma presentandosi presso gli sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia per il pagamento on line delle singole cartelle inserite nel piano.
17. Cartelle con richiesta di dilazione nel 2013. Rate non pagate da febbraio 2015 ad oggi. Si può accedere al beneficio della rottamazione? Sì, il contribuente che è decaduto prima della entrata in vigore del DL (24/10/16), può aderire senza vincoli alla definizione agevolata. Il contribuente di cui all’esempio è decaduto dal diritto alla rateazione. La revoca della dilazione riguarda esclusivamente l’Agente della Riscossione in quanto trattasi di gestione tecnica.
18. Può essere rottamato  il debito già oggetto di un accordo di ristrutturazione art. 182 bis e ter della Legge fallimentare ? Per quanto riguarda l’istituto dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Equitalia ritiene che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell’eventuale richiesta di definizione debbano essere prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli stessi valutino l’opportunità di eventuali modifiche all’atto di transazione sottoscritto.
19. L’efficacia del pignoramento viene meno contestualmente alla presentazione di istanza di rottamazione da parte dell’affittante?

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili compresi
nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.

Nel caso di specie, l’efficacia del provvedimento, viene meno se non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” i pignoramenti ex art. 72 bis già notificati prima della presentazione della dichiarazione di adesione derivanti da procedure ex art. 48 bis o 28 ter o relativi a pignoramenti di stipendi/salari, fitti e pigioni, ecc. per i quali i soggetti terzi stanno già effettuando versamenti periodici).

La “non prosecuzione” di azioni esecutive presso terzi già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, su richiesta del contribuente, dovrà essere comunicata al terzo.

20. Se la situazione debitoria di un contribuente si sviluppa in più province o regioni, bisogna presentare un’istanza separata per ciascuna provincia/regione? Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno degli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente.
21. I cd. interessi di maggior rateazione, possono essere oggetto di definizione agevolata oppure vanno integralmente corrisposto?

Non devono essere corrisposti gli interessi di dilazione riferiti alle cartelle oggetto di definizione agevolata.

La rottamazione e la gestione delle cartelle di pagamento