9 Febbraio 2024

Rettifiche da operare al reddito concordato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Per le imprese ed i lavoratori autonomi che aderiranno al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il reddito concordato deve essere oggetto di alcune variazioni riferite essenzialmente a poste straordinarie di reddito.

In attesa che il Decreto legislativo, già approvato dal Governo, sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i contribuenti ed i loro consulenti devono già iniziare a fare alcune riflessioni sulla convenienza o meno ad aderire alla proposta che arriverà dall’Agenzia delle entrate. Si ricorda che il concordato preventivo biennale è riservato a tutti i contribuenti che applicano gli ISA (a prescindere dal livello di affidabilità fiscale) ed ai contribuenti forfettari, per i quali è prevista l’applicazione in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.

Gli articoli 15 e 16 del Decreto si occupano di definire il reddito, di lavoro autonomo o d’impresa, oggetto di concordato. Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, si precisa che l’importo proposto al contribuente è individuato con riferimento all’articolo 54, Tuir, senza considerare i valori relativi alle plusvalenze e minusvalenze ed ai redditi di partecipazione in soggetti di cui all’articolo 5, Tuir.

È poi stabilito che il saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, nonché i redditi di partecipazione, determinano una variazione (in aumento o in diminuzione) del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di euro 2.000.

Il richiamo alle sole plusvalenze e minusvalenze, quali elementi straordinari che non rientrano nella proposta di reddito da parte del Fisco, dovrebbe confermare che esulano dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo le sopravvenienze. Per alcune fattispecie, infatti, in passato, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto imponibili le sopravvenienze attive, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (ad esempio a seguito della cessione di un contratto di leasing o per le somme conseguite a titolo di risarcimento dei danni riferiti a costi dedotti in esercizi precedenti).

Tra le variazioni da apportare al reddito concordato non sono citati i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di altri elementi immateriali riferibili all’attività professionale di cui al comma 1-quater, dell’articolo 54, Tuir, i quali, pur essendo componenti straordinari, non dovrebbero modificare l’importo del reddito concordato con l’Agenzia delle entrate.

Le medesime regole descritte per il reddito di lavoro autonomo sono in sostanza previste anche per la determinazione del reddito d’impresa concordato, con la differenza che, in questo caso, non sono considerate, oltre alle plusvalenze e minusvalenze, anche le sopravvenienze attive e passive. Inoltre, è stabilito che, eventuali perdite fiscali, conseguite in periodi d’imposta precedenti a quelli concordati, determinano una variazione in diminuzione del reddito concordato. Anche per il reddito d’impresa è previsto il limite minimo di euro 2.000.

Per quanto riguarda le plusvalenze, le variazioni da apportare al reddito concordato non riguardano solamente quelle di cui all’articolo 58, Tuir (per i soggetti Irpef) e all’articolo 86, Tuir (per i soggetti Ires), ma anche quelle di cui all’articolo 87 Tuir, ossia quelle esenti derivanti dalla cessione delle partecipazioni con i requisiti “pex”. Trattandosi di componenti positivi di reddito esenti, la variazione non incide comunque sul reddito concordato da parte del contribuente. Nessuna variazione è, invece, prevista per le perdite su crediti di cui all’articolo 101, comma 5, Tuir, in quanto la norma, pur richiamando l’articolo 101, Tuir, si riferisce espressamente alle sopravvenienze passive e non anche alle perdite. Non prevedere una variazione diminutiva del reddito concordato per effetto di perdite su crediti derivanti da elementi “certi e precisi” è, senza dubbio, una penalizzazione, soprattutto quando tali perdite presentano caratteri di straordinarietà e non prevedibilità. Vedremo se tra le circostanze eccezionali, da individuare con Decreto del MEF, che determinano una riduzione di più del 50% del reddito concordato, potranno rientrare anche perdite su crediti “straordinarie”.