28 Maggio 2020

Più tempo per i corrispettivi telematici

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Decreto Rilancio è intervenuto prevedendo alcune proroghe relative agli adempimenti Iva. In particolare, quella più attesa riguarda la proroga dall’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi telematici entro il 12° giorno dalla loro effettuazione. Tale obbligo impone infatti, nella maggior parte dei casi, la messa in funzione di un registratore telematico o l’adeguamento del vecchio registratore di cassa. L’emergenza sanitaria che si è verificata, rendendo difficoltoso tale adempimento, ha quindi previsto una proroga.

Andiamo con ordine.

Le imprese che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore a 400.000 euro avrebbero dovuto iniziare ad inviare all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi telematici entro 12 giorni già a decorrere dal 1° luglio 2019; tuttavia, fino al 31 dicembre 2019 era prevista una fase transitoria che permetteva di continuare a certificare i corrispettivi secondo le regole tradizionali (emettendo scontrino, ricevuta, ecc…), registrare l’operazione sui registri e liquidare l’imposta, inviando poi all’Agenzia delle Entrate il dato complessivo dei corrispettivi mensili entro la fine del mese successivo.

Con risoluzione 6/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che non sono soggetti a sanzione coloro che non hanno inviato tempestivamente i dati dei corrispettivi mensili, qualora tale invio venga effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione, e quindi, grazie alla proroga prevista dal decreto Cura Italia, al 30 giugno 2020.

Per tali soggetti, il Decreto Rilancio non contiene nessuna novità. Tali soggetti, quindi, inviano i corrispettivi del 2020 entro i 12 giorni successivi, e, se non hanno già provveduto, possono attendere il 30 giugno per l’invio dei corrispettivi mensili del secondo semestre 2019.

Le imprese che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 400.000 euro avrebbero teoricamente dovuto iniziare ad inviare i corrispettivi entro 12 giorni già da gennaio 2020; in realtà, anche per tali soggetti era previsto un periodo transitorio di sei mesi, all’interno del quale era possibile continuare a certificare i corrispettivi secondo le regole tradizionali, registrare l’operazione sui registri e liquidare l’imposta, inviando poi all’Agenzia delle Entrate il dato complessivo dei corrispettivi mensili entro la fine del mese successivo.

Sul punto, il Decreto Rilancio prevede che questo periodo transitorio è prorogato fino a fine anno.

In sostanza, questi contribuenti possono continuare per tutto il 2020 a certificare i corrispettivi secondo le vecchie procedure, ed effettuare l’invio dei dati dei corrispettivi mensili entro l’ultimo giorno del mese successivo.

Per quanto riguarda tali invii, ricordiamo che il Decreto Cura Italia ha previsto che è possibile inviare i dati dei corrispettivi di febbraio, marzo ed aprile 2020, entro il prossimo 30 giugno.

Una ulteriore proroga interessa i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (sts); tali soggetti avrebbero dovuto dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di registratori telematici in grado di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria. Tale termine è prorogato di sei mesi e, quindi, decorre dal 1° gennaio 2021.

Considerato che nel secondo semestre 2020 molti esercenti non saranno ancora dotati di registratore telematico, il Decreto Rilancio prevede poi la proroga al 1° gennaio 2021 per l’avvio della lotteria degli scontrini, la cui partenza era prevista per il 1° luglio 2020.

Condizione necessaria per la partecipazione alla lotteria è infatti costituita dalla certificazione del corrispettivo tramite registratore telematico, e quindi tale proroga è la logica conseguenza di quella già illustrata.

Una ulteriore proroga riguarda gli “adempimenti Iva precompilati”; a partire dal 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dei contribuenti le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche, in modo che il contribuente, convalidando o integrando online tali bozze, sarebbe stato esonerato dalla tenuta dei registri Iva.

Il decreto Rilancio dispone il rinvio a gennaio 2021 della predisposizione delle bozze dei registri e della comunicazione delle liquidazioni periodiche da parte dell’Agenzia.

Ulteriore proroga riguarda la liquidazione automatica dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’Agenzia delle entrate, mediante procedure automatizzate, avrebbe dovuto integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo già con decorrenza 1° gennaio, ed inviare al contribuente una comunicazione di irregolarità in caso di omesso pagamento.

A seguito della pubblicazione del Decreto Rilancio, la decorrenza di tale procedura automatizzata è invece prorogata al 1° gennaio 2021.