28 Maggio 2020

Il patrimonio destinato nella Cassa Depositi e Prestiti

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”) in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, attualmente in corso di conversione, contempla alcune Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra di queste si segnala l’articolo 27 rubricato “patrimonio destinato” che prevede misure agevolative per le imprese di grandi dimensioni ossia quelle con fatturato superiore ai 50 milioni che sono escluse dalle previsioni dell’articolo 26 finalizzato al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Il comma 1 prevede espressamente che CDP S.p.A. (Cassa Depositi e Prestiti) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, ove verranno apportati beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’economia e delle finanze che risulterà essere l’unico apportante.

Conformemente alle previsioni dell’articolo 2447 bis cod. civ., il patrimonio destinato è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal resto del patrimonio di CDP S.p.A. e, ovviamente, dagli altri patrimoni separati da questa costituiti.

Come contropartita degli apporti, il Ministero riceverà da CDP S.p.A. strumenti finanziari di partecipazione la cui remunerazione è condizionata dall’andamento economico del patrimonio destinato.

Come indicato nella relazione illustrativa all’articolo 27 comma 4, le risorse del Patrimonio Destinato (c.d. patrimonio rilancio) sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

L’operatività si esplica nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” oppure a condizioni di mercato.

Il comma 4 stabilisce che gli interventi del Patrimonio hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

  1. hanno sede legale in Italia;
  2. non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
  3. presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

Sarà interessante valutare i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio. Il comma 5, al riguardo, prevede che gli stessi saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.

Il comma 5 prevede altresì che, in via preferenziale, il patrimonio destinato effettuerà i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale oppure acquisto di azioni quotate nel mercato secondario.

Per quanto riguarda il settore merceologico di intervento, il comma 5 demanda al decreto l’individuazione in relazione allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture e alle filiere strategiche.

Il comma 5, infine, per evitare il drenaggio di inutili risorse, prevede che possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, sono caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

È interessante segnalare che, in base al comma 7, il patrimonio può essere alimentato anche con emissioni obbligazionarie che potranno avvenire anche in deroga dell’articolo 2412 cod. civ..

Ricordiamo che, in base al comma 1 dell’articolo 2412, la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

In base al comma 8, sulle obbligazioni del Patrimonio, in caso di incapienza del Patrimonio stesso, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il comma 14 prevede che il Patrimonio Destinato avrà una durata di dodici anni dalla costituzione. Detta durata potrà essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.