21 Febbraio 2018

Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità

di Federica Furlani
Scarica in PDF

La disciplina della perdita durevole di valore di un’immobilizzazione trae origine dall’articolo 2426, comma 1, n. 3, cod. civ., il quale, dopo aver definito ai nn. 1 e 2 i criteri di rilevazione inziale e la procedura di ammortamento, stabilisce che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.

L’iter per la verifica e determinazione della svalutazione delle immobilizzazioni parte dalla valutazione che la società deve fare ad ogni data di riferimento del bilancio circa l’esistenza di uno o più indicatori che possono far supporre che un’immobilizzazione possa aver subìto una riduzione di valore, per poi procedere a stimare il relativo valore recuperabile da confrontare con il valore netto contabile, per determinare l’eventuale perdita di valore da rilevare in bilancio.

L’OIC 9, che ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ha previsto che  il modello per la determinazione della perdita durevole di valore dovesse essere modulato sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse, come quella dei flussi di cassa.

Con riferimento al bilancio 2017, che ci apprestiamo a redigere, entrano in vigore i nuovi limiti dimensionali per poter accedere all’approccio semplificato di determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni previsti dalla versione dicembre 2016 dell’OIC 9, i quali sono stati rivisitati al ribasso.

I nuovi limiti, che non devono essere superati per due esercizi consecutivi, sono i seguenti:

  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 50,
  • totale attivo di bilancio superiore a 4,4 milioni di euro,
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8,8 milioni di euro.

Di conseguenza solo le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ., e le micro-imprese, di cui all’articolo 2435-ter cod. civ., possono utilizzare l’approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, nella considerazione che per queste tipologie dimensionali tale verifica fornisca risultati simili all’approccio base.

Ricordiamo che fino al bilancio 2016 i limiti erano i seguenti:

  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 250;
  • totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

Si è pertanto ampliata notevolmente la platea di soggetti: ora tutte le società che devono redigere il bilancio in forma ordinaria devono cimentarsi con l’impairment test descritto dall’OIC 9 senza alcuna semplificazione.

Tornando all’approccio semplificato, esso è basato sulla capacità di ammortamento, determinata sottraendo al risultato economico d’esercizio, non comprensivo delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione: in pratica si identifica con il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

Il test di verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento, generalmente mai superiore a 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, è necessario confrontare il valore recuperabile determinato sulla base della capacità di ammortamento con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio e l’eventuale minor valore che ne deriva è imputato prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile.

La redazione del bilancio 2017