21 Febbraio 2018

Piccola proprietà contadina: la permuta aziona la decadenza

di Luigi Scappini
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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2013 del 26 gennaio 2018 è tornata ad affrontare il tema dell’agevolazione riconosciuta ai coltivatori diretti e agli Iap (imprenditori agricoli professionali) in sede di acquisto di terreni agricoli.

Come noto, infatti, la L. 604/1954 prima, e successivamente la L. 25/2010, hanno previsto il riconoscimento di una normativa fiscale di indubbio favore (registro e trascrizione fisse e catastale all’1%) in occasione dell’acquisto di terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti, a fronte, tuttavia, del rispetto di alcuni requisiti, tra i quali vi è il divieto di alienazione del fondo per un quinquennio dalla data di acquisto.

La Suprema Corte, nello specifico, si è soffermata sugli aspetti relativi alle cause di decadenza, affermando, in riferimento al venir meno del possesso prima che sia decorso un quinquennio, che “Il sistema normativo che regola la formazione della piccola proprietà contadina è caratterizzato da indubbia finalità pubblicistica. Alla base di esso vi è il divieto di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato. In base all’articolo 7, L. 604/1954, decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi 5 anni dagli acquisti a norma della medesima legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziari su di esso acquistati. L’alienazione è il trasferimento della proprietà su un determinato bene da un soggetto a un altro comunque realizzato negozialmente. L’alienazione, dunque, non coincide con la vendita essendo evento economico neutrale rispetto alla formazione negoziale. Il tentativo di negare il carattere di alienazione a un atto di permuta che per l’appunto fa uscire dal patrimonio un bene ancorché non in cambio di una somma di denaro, non ha alcuna ragionevolezza giuridica.”.

In tal senso si era espressa, in vigenza della “vecchia” norma sulla piccola proprietà contadina (L. 604/1954), l’Agenzia delle Entrate con le due risoluzioni ravvicinate, n. 324/E e n. 325/E entrambe del 30 luglio 2008: prassi che si rende applicabile anche all’attuale piccola proprietà contadina, stante la similarità della fattispecie prevista, nonostante la circolare AdE 36/E/2010 abbia negato la continuità tra L. 604/1954 e L. 25/2010.

Nelle due citate risoluzioni l’Agenzia delle Entrate ha ricompreso a pieno titolo la permuta nel concetto di “alienazione”, termine con il quale si deve ricomprendere ogni trasferimento della proprietà del fondo, a prescindere dalla causa giuridico-economica che sottende l’operazione.

Punto di partenza deve infatti essere il corretto inquadramento dell’istituto: la permuta, ai sensi dell’articolo 1552 cod. civ. è definita come “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.”.

Da tale definizione non si può che concludere che la permuta consiste in un’alienazione, di natura volontaria, di un bene versus altro bene, sia che quest’ultimo esista al momento dell’atto o meno (in questo secondo caso si parla di permuta con cosa futura, tipica operazione del mondo immobiliare ove a fronte della cessione di un terreno edificabile si ha, quale contropartita, un appartamento).

In senso conforme, del resto, consta anche un consistente filone giurisprudenziale di legittimità, richiamato anche nelle due risoluzioni.

Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2042/1981 ha avuto modo di statuire che “le permute, intervenute fra gli acquirenti contestualmente all’acquisto di terreni con le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina dalla legge n. 604/1954, comportano la decadenza dei benefici fiscali per violazione dell’articolo 7 della citata legge”; principio ribadito anche con la successiva sentenza n. 8369/2006 in cui è stato affermato che “non vi è alcun dubbio che nel concetto di alienazione – per i fini di cui alla legge n. 604 del 1954, art. 7 – rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, ivi compresa la permuta”.

In senso contrario consta una datata decisione della Commissione tributaria di I grado di Rossano, la n. 281/1991 con cui è stata negata la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui la permuta abbia ad oggetto un terreno confinante e sia realizzata al fine di migliorare lo sfruttamento del fondo; tuttavia, la prassi richiamata è tranchant nel negare il permanere dell’agevolazione a prescindere dalle finalità perseguite con il negozio che si intende porre in essere (accorpamento e ricomposizione fondiaria ai fini di un più razionale sfruttamento del terreno).

 

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