10 Giugno 2024

Parificazione fiscale quasi perfetta per le società agricole

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Per quanto riguarda l’imposizione diretta delle attività agricole, un ruolo determinante viene svolto dalla forma giuridica con la quale dette attività vengono esercitate; infatti, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 662/1996, scontano una tassazione su base catastale solamente le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali.

Al contrario, le altre forme di società di persone, nonché le società di capitali e le cooperative, producono sempre un reddito di impresa che, al rispetto di determinati requisiti, in alcuni casi può essere determinato su base catastale ma, come affermato dall’articolo 3, D.L. 213/2007, sempre reddito di impresa rimane.

Infatti, a decorrere dal 2007, alle società agricole, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, è concessa la possibilità di poter optare per la determinazione del reddito che, come detto, rimane comunque di impresa, secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir, e quindi dichiarando un reddito fondiario.

A tal fine, si rende necessario rispettare i requisiti richiesti dall’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, per essere considerate società agricole e, quindi, rispettivamente:

  • prevedere nella ragione sociale o nella denominazione sociale la dicitura di “società agricola” e;
  • avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ.

A tali società, tuttavia, era preclusa, per espressa previsione di legge, la possibilità di poter fruire del regime semplificato, previsto nei casi di esercizio sia di attività svolte al di fuori dei parametri individuati dall’articolo 32, Tuir, sia di attività caratterizzanti l’imprenditore agricolo da un punto di vista civilistico, leggasi le prestazioni di servizio, ma che, per ovvie ragioni, non possono trovare copertura in un reddito determinato sulla base di un estimo catastale.

In particolare, alle società agricole era espressamente vietato poter applicare la determinazione forfettizzata prevista all’articolo 56-bis, Tuir, nel caso di esercizio di coltivazioni intensive in serra in misura eccedente il doppio della superficie coltivata, produzione di prodotti non ricompresi nel Decreto ministeriale previsto dall’articolo 32, Tuir (da ultimo vedasi il D.M. 13.2.2015), nonché, come anticipato le prestazioni di servizi.

Per effetto di quanto previsto con la Riforma fiscale, viene riscritto il comma 4, dell’articolo 56-bis, Tuir, prevedendo espressamente che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”; ragion per cui, tali regimi di tassazione forfettizzata si renderanno opzionabili anche da parte di quelle società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32, Tuir.

Al contrario, la disciplina prevista dal comma 3-bis, dell’articolo 56-bis, Tuir, e stabilente una tassazione forfettizzata per le “attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici”, e consistente nella determinazione del reddito applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva il coefficiente di redditività del 5%, si rendeva già da prima applicabile in quanto, il comma 4, richiamava solamente i primi 3 commi e non il comma 3-bis, aggiunto per effetto dell’articolo 1, comma 225, L. 160/2019.

In questo modo, di fatto, si ha una quasi perfetta parificazione tra soggetti che per natura dichiarano il reddito catastale e soggetti che, al contrario, determinano il reddito, che si qualifica di impresa, secondo le regole catastali.

La simmetria è quasi perfetta in quanto, nella realtà, gli allevatori che esercitano l’attività in forma di società di capitali o di Snc o Sas, nel caso in cui non rispettino i limiti imposti dal D.M. emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 32, Tuir (da ultimo vedasi il D.M. 15.3.2019), non potranno mai azionare quanto previsto dal successivo articolo 56, comma 5, Tuir.

Infatti, tale regime, che si sostanzia anch’esso in una forfettizzazione del reddito, per espressa previsione dello stesso comma 5, non si rende applicabile da parte dei soggetti di cui all’articolo 55, comma 2, lettera c), Tuir.

La Riforma forse era l’occasione giusta, partendo da una conferma della tassazione catastale, per una razionalizzazione generale del sistema impositivo del settore primario.