10 Giugno 2024

Versamento della prima rata Imu 2024

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il versamento della prima rata Imu 2024 deve essere effettuato entro il prossimo 17.6.2024, cadendo la scadenza naturale del 16.6 di domenica, nell’ammontare risultante applicando le aliquote e le detrazioni previste per il 2023.

Le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2024, che saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet del Mef entro il prossimo 28.10.2024, dovranno essere, infatti, utilizzate per calcolare l’imposta dovuta entro il 16.12.2024, a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2024.

Si ricorda, però, che l’articolo 2, L. 289/2002, prevede che il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento, se l’Imu complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a 12 euro. Rientra, peraltro, nella facoltà regolamentare dello specifico Comune, individuare un importo minimo, al di sotto del quale il versamento dell’imposta non deve essere effettuato.

L’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e le connesse pertinenze, intendendosi per tale l’unità immobiliare:

  • non di lusso, quindi non rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 ha sancito l’illegittimità della disciplina Imu, nella parte in cui limita l’esenzione per l’abitazione principale a un solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.

La lettera b), comma 741, articolo 1, L. 160/2019, prevederebbe, infatti, che, laddove il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, nello stesso Comune o in Comuni diversi, l’esenzione Imu – prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze –  possa applicarsi a un solo immobilescelto dai componenti del nucleo familiare”.

Ebbene, per effetto della sentenza citata, ciascun coniuge, se risiede e dimora abitualmente nell’abitazione di sua proprietà, può fruire dell’esenzione Imu prevista per l’abitazione principale, indipendentemente dalla residenza e dimora abituale dell’altro coniuge, appartenente al medesimo nucleo familiare.

L’abitazione principale di lusso non fruisce dell’esenzione dall’imposta; tuttavia, sconta l’Imu con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di 200 euro.

Si ricorda, poi, che non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’Aire e pensionati. È, invece, riconosciuta la riduzione del 50% dell’Imu dovuta per l’unità immobiliare:

  • non locata oppure data in comodato d’uso,
  • posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti,
  • titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.

Beneficiano, altresì, della riduzione della base imponibile dell’imposta:

  • gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
  • gli immobili concessi in comodato a genitori o figli nel rispetto di specifiche e rigide condizioni (riduzione del 50%) se:
    • l’immobile non è di lusso e utilizzato come abitazione principale;
    • il contratto di comodato è registrato;
    • il comodante possiede un solo altro immobile in Italia e;
    • il comodante risiede nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%).

Il versamento dell’Imu può essere effettuato tramite bollettino c/c postale oppure con modello F24 (ordinario o semplificato). Nel secondo caso, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 3912 Abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3914 Terreni;
  • 3916 Aree fabbricabili;
  • 3918 Altri fabbricati;
  • 3925 Immobili ad uso produttivo categoria D – STATO;
  • 3930 Immobili ad uso produttivo categoria D – COM.