28 Novembre 2023

Nuovi spunti di riflessione sull’esecuzione della scissione mediante scorporo

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La “scissione mediante scorporo” di cui all’articolo 2506.1, cod. civ., è certamente uno dei temi di diritto societario più ampiamente oggetto di dibattito in questi mesi. La recente Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano offre nuovi e interessanti spunti di riflessione, esaminando alcuni aspetti dell’operazione particolarmente rilevanti.

In via del tutto preliminare, è interessante osservare che la scissione mediante scorporo si atteggia come una forma di una operazione che va a concretizzarsi, diversamente dalla scissione ordinaria, per mezzo di una partecipazione indiretta dei soci della scissa al capitale della/e beneficiaria/e a cui si perviene, appunto, attraverso l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni al capitale della beneficiaria alla stessa scissa. Il valore delle partecipazioni dei soci della scissa rimane così invariato, e si ha lo stesso risultato a cui perviene la c.d. scissione parziale “inversa”, ossia l’operazione in cui la scissa assegna una parte del suo patrimonio a una beneficiaria già esistente di cui possiede l’intero capitale, senza attribuire ai propri soci alcuna partecipazione diretta alla beneficiaria, e inoltre senza l’emissione di ulteriori partecipazioni.

La Massima 209 del Consiglio Notarile di Milano afferma, in primo luogo, la legittimità dell’operazione anche laddove le società beneficiarie siano preesistenti, e non di nuova costituzione. Non si tratta affatto di un aspetto secondario, soprattutto nella pratica professionale dove il fatto di poter veicolare la scissione per il tramite di una o più società beneficiarie già esistenti consente, ad esempio, di poter disporre che gli effetti dell’operazione decorrano da una data “desiderata” espressamente disposta in atti, se comunque successiva a quella dell’iscrizione dell’atto di scissione nel registro imprese; circostanza che non è fattibile, laddove la beneficiaria (o le beneficiarie) sia (siano) di nuova costituzione.

Tuttavia, qualora la beneficiaria preesista alla scissione, e non sia posseduta interamente dalla scissa, non può comunque trovare applicazione la disciplina della scissione mediante scorporo, in quanto la determinazione di un rapporto di cambio renderebbe applicabile l’ordinaria disciplina della scissione di cui agli articoli 2501-quater, quinquies e sexies, cod. civ.

Una seconda affermazione contenuta nella Massima è quella per cui la scissione mediante scorporo (realizzata a favore di beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti) non richiede in ogni caso la relazione di stima (di cui agli articoli 2343 o 2465 cod. civ.); fa eccezione solo il caso in cui si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali o comunque vanno escluse tutte le fattispecie cui, sia nelle fusioni che nelle scissioni ordinarie, viene richiesta la relazione di stima (es. scissione di un patrimonio a valore contabile negativo e valore reale positivo).

E’ pur vero che la scissione mediante scorporo perviene, sotto il profilo societario, allo stesso risultato conseguibile con il conferimento, poiché si realizza l’assegnazione di una partecipazione a favore del soggetto che effettua l’apporto; tuttavia, non sempre la scissione mediante scorporo determina la creazione di nuovo capitale: si pensi, ad esempio, al caso in cui le partecipazioni al capitale della beneficiaria della scissione preesistente siano ricavate tra quelle già in circolazione, come nel caso dell’utilizzo di azioni proprie o della redistribuzione delle partecipazioni stesse fra i soci.

Inoltre, quand’anche venisse creato nuovo capitale con la scissione mediante scorporo, saremmo comunque nel contesto di un’operazione di scissione, la quale, diversamente dal conferimento, mantiene una propria natura differente che, salvo casi particolari, non richiede una perizia di stima.

Un terzo aspetto trattato dalla Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano attiene alla legittimità della scissione mediante scorporo quando eseguita mediante l’assegnazione alla beneficiaria di un componente del patrimonio della scissa anche non qualificabile come un’azienda o un ramo d’azienda; a questo riguardo, la locuzione finale dell’articolo 2506.1, comma 1, cod. civ., in cui si prevede che la scissa effettui l’operazione “continuando la propria attività”, si ritiene tale da dare rilevanza al fatto che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere, senza che possa perciò ostare alla legittimità dell’operazione il fatto che oggetto di assegnazione siano elementi attivi non costituenti azienda.