18 Giugno 2024

Nuova “sospensione” per il Registro dei titolari effettivi

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.M. 11.03.2022, n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9.10.2023, ha istituito il c.d. “Registro dei titolari effettivi”, prevedendo che le comunicazioni di dati e di informazioni inerenti al titolare effettivo venissero effettuate entro lo scorso 11.12.2023.

Seguiva, da parte di società fiduciarie e di associazioni di categoria, la presentazione di un ricorso per l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia) di tale decreto. Tra gli altri motivi, si rilevava che il D.Lgs. 231/2007, contempla una “una forma generalizzata di accesso al registro dei titolari effettivi, che si pone in netto contrasto con le disposizioni della Carta costituzionale europea in tema di riservatezza.

Il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza del 7.12.2023, ha sospeso l’efficacia di tale decreto e, per l’effetto, anche il termine entro il quale doveva essere assolto l’obbligo di comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo. Tuttavia, a seguito della discussione del merito, con sei sentenze gemelle depositate in data 7.04.2024 (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845), esso ha respinto tutti i ricorsi, poiché ritenuti infondati.

Nello specifico, il Tribunale amministrativo ha affermato che, a differenza di quanto asserito nel ricorso, l’articolo 21, comma 4, lettera d-bis), D.Lgs. 231/2007, non ha previsto una forma di accesso generalizzato, ma ha subordinato la possibilità di accedere alle informazioni sul titolare effettivo alla ricorrenza di condizioni rigorose, e cioè che:

  • il richiedente sia titolare di un interesse giuridico rilevante e differenziato;
  • l’accesso sia necessario per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata;
  • vi siano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

In conseguenza di ciò, il citato decreto è entrato nuovamente in vigore e con esso anche le relative sanzioni, salvo l’obbligo di adempiere alla comunicazione entro il 9.4.2024, ovvero entro 48 ore di tempo dal deposito della sentenza del TAR Lazio.

Ancora una volta, al fine di ottenere una “nuova” sospensione dell’obbligo di comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi, ha fatto seguito il ricorso al Consiglio di Stato che, con ordinanze cautelari del 17.5.2024, ha disposto la sospensione dell’esecutività delle citate sentenze del TAR Lazio.

Mediante i suddetti ricorsi è stata sollevata la questione di legittimità comunitaria (disattesa dal TAR Lazio), con cui è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per: “Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare – protezione dei dati di carattere personale – Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione”.

I provvedimenti cautelari sono particolarmente interessanti perché il Consiglio di Stato, di fronte al potenziale e lamentato contrasto tra le direttive antiriciclaggio e le disposizioni della Carta costituzionale europea dettate in tema di riservatezza, da un lato, e la presunta violazione del principio di libertà di stabilimento, circolazione e uguaglianza, dall’altro, ha ritenuto di particolare complessità le questioni prospettate, sottolineando la necessità di un approfondimento di merito.

Lo stesso Consiglio, inoltre, ha evidenziato come il concetto di “legittimo interesse” presenti notevoli profili di incertezza e nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba riconoscersi la prevalenza di quello della parte appellante che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, sarebbe onerata del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti.

Per tali considerazioni, dunque, il Consiglio di Stato ha fissato al prossimo 19.9.2024 una nuova udienza nella cui occasione le parti potranno discutere, tra le altre, la questione di legittimità e di conformità della normativa interna al diritto comunitario. Nelle more di tali prossimi eventi giudiziari, il decreto che ha reso operativo il Registro dei titolari effettivi è nuovamente sospeso e con esso tutti i relativi obblighi di comunicazione e le relative sanzioni.

Da ultimo, occorre sottolineare che la questione in esame è di preminente interesse per tutti i soggetti obbligati ai suddetti adempimenti di comunicazione e, quindi, anche per le società fiduciarie, in relazione al nominativo del titolare effettivo dei mandati fiduciari.