29 Luglio 2020

Non tutti i corrispettivi devono essere inviati telematicamente

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Sono certificate mediante scontrino le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Si tratta delle ipotesi previste dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, relativo al commercio al minuto e attività assimilate.

Tra i casi in cui non vi è obbligo di emissione della fattura rientrano, ad esempio, le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.

I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri secondo l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi previsto dall’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972, nel quale devono essere riportati, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni senza Iva.

L’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati degli scontrini deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ai fini Iva (articolo 6 D.P.R. 633/1972). Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998.

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la trasmissione telematica poteva avvenire entro la fine del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, tenendo conto del volume d’affari; il primo semestre decorre dal:

  • 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro,
  • 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti (termine in seguito ampliato dal D.L. 34/2020).

Con l’articolo 140, D.L. 34/2020, confermato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, è stata ampliata la moratoria modificando l’articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015: “…Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.

Ma non tutte le operazioni certificate da scontrino devono essere comunicate telematicamente.

Continuano ad essere esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni, individuate dal D.M. 10.05.2019, per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata; l’articolo 1 D.M. 10.05.2019 (modificato con successivo D.M. 24.12.2019, pubblicato nella GU, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2019) prevede che, in fase di prima applicazione, non si applica l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi:

a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;

c) alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) nonché alle operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del medesimo D.P.R. 633/1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente;

d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Ne deriva che le operazioni comprese nell’elenco dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996, già escluse dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo eccezione, sono escluse dalla memorizzazione elettronica e dal successivo invio telematico dei corrispettivi, che può comunque avvenire su base volontaria.

Le operazioni che rivestono un carattere di marginalità in riferimento ad operazioni necessariamente da fatturare ex articolo 21 D.P.R. 633/1972, sono ugualmente escluse dagli obblighi di memorizzazione ed invio telematico (circolare 3/E/2020, paragrafo 1.1, Regola generale e relative eccezioni). Resta in questo caso fermo l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 L. 249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983.

Gli esoneri di cui al D.M. 10.05.2019 cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale (articolo 3 D.M. 10.05.2019).