4 Dicembre 2015

Non imponibili le cessioni a turisti extraUe

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 38-quater del DPR 633/1972 prevede, in presenza di determinate condizioni, lo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto per le cessioni, effettuate all’interno del territorio dello Stato, di beni destinati all’uso personale nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in paesi non rientranti nell’Unione europea. Tale disposizione, come si vedrà meglio nel seguito, risponde ad esigenze di equità fiscale tendenti a evitare delle doppie imposizioni che si potrebbero verificare allorché la medesima cessione fosse assoggettata a imposta nel paese di partenza e in quello di arrivo.

È necessario illustrare le caratteristiche e le condizioni di applicazione della non imponibilità delle operazioni previste dall’articolo 38-quater, che riguardano l’aspetto soggettivo delle controparti, nonché l’aspetto oggettivo riferito alla tipologia e all’importo dell’operazione. In particolare, deve trattarsi di acquirenti privati residenti in Paesi extraUe, mentre il soggetto cedente deve rivestire la qualifica di commerciante al dettaglio. L’operazione deve avere un importo minimo di spesa, pari a euro 154,94, e deve trattarsi di beni destinati al consumo personale dell’acquirente, da trasportarsi fuori dal territorio comunitario (comprovandone l’effettiva uscita) nei bagagli personali (non è possibile quindi acquistare beni quali gli autoveicoli).

Soffermando l’attenzione sulla natura di “beni destinati al consumo personale o familiare”, la risoluzione n. 58/E del 14.11.1997 ha precisato, in linea generale, che sono tali quelli ritenuti privi di ogni interesse commerciale per l’uso cui sono destinati, ovverosia:

  • deve trattarsi di beni che per la loro qualità e quantità acquistata non fanno presumere altra destinazione se non quella dell’uso personale;
  • i beni “agevolati” comprendono non solo i beni ad uso esclusivamente personale del viaggiatore, ma anche di eventuali familiari non viaggiatori;
  • nella medesima risoluzione, il Ministero elenca una serie di beni che possono rientrare nella categoria dei “beni destinati al consumo personale o familiare” (si veda la tabella seguente).

Beni destinati al consumo personale o familiare

(risoluzione n. 58/E/1997)

  • abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
  • piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
  • articoli sportivi;
  • oggetti di oreficeria e gioielleria;
  • apparecchi radio-televisivi ed accessori;
  • alimentari;
  • giocattoli;
  • computers ed accessori;
  • strumenti ed accessori musicali;
  • apparecchi di telefonia;
  • cosmetici;
  • accessori per autoveicoli;
  • prodotti alcolici e vitivinicoli.

 

Nella prassi commerciale, i commercianti al dettaglio che eseguono numerose vendite a viaggiatori residenti in paesi non rientranti nella Ue, si avvalgono di una procedura che consente all’acquirente-viaggiatore l’immediato rimborso dell’Iva assolta senza doversi recare personalmente presso l’esercizio commerciale per la restituzione della fattura vistata dalla dogana.

Tale procedura, denominata Tax free shopping cheque, ed avallata dall’Amministrazione finanziaria (si vedano, ad esempio, la risoluzione n. 37/E del 5.5.98, la risoluzione n. 219/E del 18.7.95 e la risoluzione n. 41/E del 22.12.94), è ovviamente praticata nella fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater, ossia quando il venditore emette fattura con Iva all’atto dell’effettuazione dell’operazione e successivamente, al verificarsi delle condizioni illustrate, rimborsa l’imposta direttamente all’acquirente.

Il meccanismo applicativo del servizio, prestato da apposite società, è il seguente:

  • il cedente rilascia all’acquirente extraUe un documento denominato appunto tax free shopping cheque, alternativo alla fattura e contenente gli stessi elementi, compresi gli estremi del passaporto, in cui viene evidenziato l’importo dell’Iva da rimborsare;
  • l’acquirente deve mostrare tale documento in dogana per l’apposizione del visto di uscita;
  • l’acquirente si reca presso un Tax free cash refund (ubicati presso i principali valichi nazionali) con il documento vistato dalla dogana, ottenendo l’immediato rimborso dell’Iva;
  • i documenti vengono inviati dalla società di servizi al commerciante, tramite un estratto conto periodico, il quale può emettere un’unica nota di variazione per il periodo considerato e recuperare l’Iva annotando il documento riepilogativo nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del DPR 633/72.

L’articolo 8, lett. b), del D.P.R. n. 633/72 esclude espressamente le operazioni di cui all’articolo 38-quater dal novero delle “cessioni all’esportazione”, laddove viene testualmente recitato che fanno eccezione le cessioni di “beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea”; dette operazioni, che altro appunto non sono che quelle di cui all’articolo 38-quater, non possono pertanto essere definite, ai fini Iva, come vere e proprie cessioni all’esportazione, con ciò non permettendo al soggetto interessato di avvalersi dell’agevolazione di acquistare beni e servizi in esenzione d’imposta al pari degli altri esportatori che effettuano le operazioni di cui alla lettera b) dell’articolo 8.

L’anzidetta conclusione è avallata anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva annuale, ove vengono chiaramente elencate le operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond e quelle che al contrario sono definite come “altre operazioni non imponibili”, tra le quali vengono esplicitamente incluse le cessioni 38-quater.

Il rimborso dell’eccedenza a credito, annuale o trimestrale, è disciplinato dagli articoli 30 e 38-bis del DPR 633/72, contenenti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il sorgere del diritto al rimborso dell’imposta a credito e le procedure per l’erogazione del rimborso. Tra le varie fattispecie, esiste la possibilità di chiedere il rimborso totale o parziale dell’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale qualora il contribuente effettui “operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate”.

In virtù della mancata assimilazione delle operazioni di cui all’articolo 38-quater a quelle di esportazione di cui all’articolo 8, le operazioni in oggetto non concorrono a formare il monte operazioni “non imponibili” per il raggiungimento della percentuale del 25 per cento, necessaria, ai sensi dell’articolo 30 del DPR 633/72, per l’ottenimento del rimborso dell’eccedenza a credito.