23 Settembre 2020

Nella soglia del 10 per cento anche l’Iva su operazioni di split payment e reverse charge

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, introdotto al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevede che i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali ivi indicati siano soggetti a precisi obblighi fiscali, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogarsi successivamente.

Il comma 5 della medesima disposizione, però, esonera da tali obblighi le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 qualora esse comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:

  1. risultino in attività da almeno tre anni;
  2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Con circolare AdE 1/E/2020 è stato chiarito che, al fine di verificare il requisito di cui alla lettera c), occorrerà farà riferimento:

  • al numeratore, ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. A tal fine, si precisava altresì che non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo e che per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, ai fini della determinazione dei complessivi versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l’imposta teorica” corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’articolo 121 del Tuir attribuito al consolidato fiscale;
  • al denominatore, ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

Sempre con specifico riferimento al requisito di cui alla lettera c), si è poi posto il problema di verificare se, ai fini del calcolo della predetta soglia del 10 per cento, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici possano conteggiare i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), di cui all’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972 e dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), di cui all’articolo 17 D.P.R. 633/1972.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 53/E/2020, pubblicata ieri, ha chiarito che, ai fini del calcolo della soglia del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, debba essere considerata anche l’Iva relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici alla Pubblica Amministrazione e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.

Ciò sulla base della considerazione per la quale l’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972, in un un’ottica di contrasto ai comportamenti fraudolenti, sposta sull’ente pubblico e sui soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva (cfr., Circolare AdE 1/E/2015).

Ad analoghe conclusioni, ma per ragioni in parte diverse, si è giunti con riferimento alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile di cui all’articolo 17 D.P.R. 633/1972, che a sua volta rimanda al comma 5 per le modalità applicative.

In particolare, nella circolare AdE 14/E/2015 era già stato evidenziato che tale meccanismo «comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore» ed è adottato dagli Stati Membri «in deroga alla procedura normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto … (n.d.r. al fine di) contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario».

Con la citata risoluzione 53/E/2020 si è poi precisato che, alla pari di quanto detto per lo split payment, è sempre per finalità antifrode che l’Iva assolta dal committente in regime di inversione contabile possa essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10 per cento.

Da ultimo, nella medesima risoluzione, in analogia a quanto già chiarito con circolare AdE 1/E/2020, si è affermato che, ai fini del calcolo della soglia del 10 per cento, tra i versamenti, è possibile includere:

  • l’imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza a ciascun socio (che provvede al pagamento dell’imposta), proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
  • l’imposta sul valore aggiunto teorica”, risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo.

Invero, anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione Iva di gruppo, al pari del regime del consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, si caratterizzano per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto.