12 Marzo 2016

Nel “nuovo” bilancio la sostanza prevale sulla forma ma non ancora per il leasing

di Sergio Pellegrino
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Il D.Lgs. 139/2015, nel riformulare la disciplina del bilancio in attuazione a quanto previsto dalla direttiva 34 del 2013, interviene anche sui principi generali sottesi alla redazione del bilancio dell’esercizio, introducendo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Qui va ricordato come, con la riforma del diritto societario del 2004, il legislatore avesse stabilito, al n.1 del comma 1 dell’articolo 2423 bis, che la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.

La formulazione scelta in quell’occasione non brillava certo per chiarezza tant’è che, nella relazione illustrativa, era stato spiegato come l’espressione funzione economica esplicitasse proprio il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Il riferimento alla funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo ha però generato non pochi dubbi a livello interpretativo, evocando il concetto di destinazione.

Per questo motivo il legislatore del D.Lgs. 139/2015, usufruendo della facoltà concessa dalla direttiva comunitaria, è intervenuto nuovamente sul punto, sopprimendo la disposizione in questione ed introducendo un nuovo numero 1-bis), che consacra in modo finalmente chiaro l’affermazione del principio della sostanza: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza economica dell’operazione e del contratto”.

La relazione illustrativa precisa come la nuova formulazione della norma consenta di chiarire che la sostanza va riferita al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo e del passivo di bilancio, superando i dubbi interpretativi che si erano generati.

La stessa relazione poi fa riferimento alla necessità che sia l’OIC, nella sua attività di revisione dei principi contabili per adeguarli alla nuova disciplina del bilancio, a dover prevedere l’applicazione concreta di questo principio generale.

Quando si parla di conflitto fra “forma” e “sostanza” il caso emblematico è, naturalmente, quello della rappresentazione del leasing finanziario.

Sin qui il nostro legislatore, discostandosi da quella che è la prassi contabile internazionale, ha continuato ad avallare la rappresentazione dell’operazione sulla base del metodo patrimoniale, che privilegia la forma rispetto alla sostanza.

Diverso è invece l’approccio dello IAS 17, che prevede l’applicazione del metodo finanziario: il bene acquisito in leasing viene iscritto nell’attivo del soggetto utilizzatore a fronte della rilevazione del debito nei confronti della società di leasing.

Sembrava che la volta “buona” per conformarsi alla prassi internazionale fosse con la riforma del diritto societario del 2004, essendovi una previsione in tal senso nella legge delega, ma in quell’occasione si decise di non applicare il metodo finanziario, continuando con quello patrimoniale e fornendo soltanto a livello di nota integrativa l’informativa circa gli effetti che si verificherebbero utilizzando il metodo finanziario.

Non se ne fece nulla all’epoca, non se ne è fatto nulla oggi, tant’è che la proposta soppressione del n. 22 dell’articolo 2427, che era stata avanzata dalle commissioni parlamentari ritenendo inutile la norma alla luce propria dell’introduzione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, non si è concretizzata nella versione finale del decreto.

La relazione governativa precisa che la scelta è stata quella di mantenere l’attuale strutturazione in attesa del nuovo principio contabile internazionale dedicato al leasing.

Tutto nuovamente rinviato quindi a data da destinarsi: considerando il fatto che il nuovo principio IFRS 16 Leases è già stato rilasciato (il 13 gennaio 2016), ma si applicherà soltanto a partire dal 2019, è presumibile che ancora per qualche esercizio il leasing continuerà ad essere rappresentato con il metodo patrimoniale.